Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9001 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25676/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’ avvocato COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 112/2020 depositata il 27/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto quanto segue.
1.- NOME COGNOME e NOME COGNOME erano soci dello RAGIONE_SOCIALE, il quale ha subìto una irregolare somministrazione di energia elettrica da parte di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, che ha causato danni alle apparecchiature installate nello studio.
2.- La società, ossia lo studio professionale, ha dunque iniziato una causa verso RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento del danno, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, – Sezione di Olbia, dove si è costituita la società convenuta per chiedere il rigetto della domanda.
3.Con sentenza del 17.10.2016 il Tribunale ha accolto la domanda.
4.- Va però segnalato che, poco prima che venisse pubblicata la decisione, e dopo che erano state depositate le comparse conclusionali, ossia in data 25.3.2016, la società è stata volontariamente cancellata dal registro delle imprese. Ciò ha significato che, proposto appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, il giudice di secondo grado (la Corte di Appello di Sassari) ha ritenuto il credito tacitamente oggetto di rinuncia, ed ha dichiarato cessata la materia del contendere.
5.- Contro questa decisione di appello, i due ex soci ricorrono con tre motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE ne chiede il rigetto con controricorso.
Considerato quanto segue.
6.- I giudici di merito fanno applicazione di un principio di diritto secondo cui, quando una società di persone è cancellata dal registro delle imprese, si trasmettono ai soci le obbligazioni ed i diritti, benché non compresi nel bilancio, ma non si trasmettono invece le ‘ mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore ‘.
E poiché al momento della cancellazione della società il credito non era stato ancora accertato, il che è avvenuto con sentenza di
qualche mese successiva, non era da ritenersi liquido e non ha costituito dunque oggetto di successione.
Né, sostengono i giudici, può dirsi che una tale successione era nella volontà del liquidatore, posto che la contumacia degli attori in appello ha impedito di stabilirlo, nel senso che ha impedito di verificare che vi sia stata una qualche attività ulteriore alla cancellazione volta a far includere quel credito nel bilancio, oppure che vi sia stata la nomina di un procuratore speciale ex articolo 78 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio di secondo grado.
Da qui la necessità di presumere che il liquidatore ha voluto rinunciare al credito.
7 .-Questa ratio della sentenza impugnata è censurata con tre motivi di ricorso.
8.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1236 e 1334 c.c.
La censura mira a contestare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il credito litigioso oggetto di una tacita rinuncia.
Secondo i ricorrenti, la rinuncia deve essere espressa oppure ricavata da comportamenti concludenti, e non può dedursi, come avrebbero fatto i giudici di appello, da una mera omissione del liquidatore (che non ha incluso il credito litigioso in bilancio).
Né la rinuncia può derivare implicitamente ed automaticamente dalla cancellazione della società, non essendo questo un atto equipollente alla rinuncia, non fosse altro perché quest’ultima deve essere portata a conoscenza del debitore.
9.- Questa argomentazione è svolta ulteriormente con il secondo motivo, con cui si prospetta violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.
Si osserva infatti che i giudici di merito hanno ricavato l’esistenza di una tacita rinuncia al credito da alcuni indizi, in mancanza di una rinuncia espressa.
Essi sarebbero: la cancellazione dal registro delle imprese, l’omessa menzione del credito nel bilancio di liquidazione, la contumacia dei soci in appello.
Si tratta, però, secondo i ricorrenti, di elementi non sufficienti a trarre la conclusone che v’è stata rinuncia tacita al credito. La cancellazione è infatti avvenuta per il verificarsi di una precisa causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), l’omessa indicazione del credito da parte de liquidatore presuppone tra l’altro, per essere indicativa di rinuncia, che costui sapesse del credito stesso, la stessa circostanza che essi hanno agito in giudizio è incompatibile con la volontà di rinunciare al credito; il fatto che essi siano rimasti contumaci in appello invece si spiega con la circostanza che non sono stati citati a comparirvi, e ciò è oggetto del terzo motivo di ricorso.
10.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 156 e ss. c.p.c.
I ricorrenti lamentano di non essere stati regolarmente citati in appello, in quanto l’atto spedito alla NOME sarebbe stato indirizzato in luogo che con costei non alcun collegamento, mentre quello destinato al COGNOME è stato indirizzato al INDIRIZZO, laddove quello di residenza era il 18.
Questo motivo è ovviamente pregiudiziale rispetto agli altri, attenendo alla corretta notifica dell’atto di appello e dunque alla conseguente corretta dichiarazione di contumacia e va dunque tenuto in conto per primo.
Esso è fondato nei termini che seguono.
Quanto alla notifica ad NOME COGNOME, l’affermazione che il luogo in cui essa è avvenuta, ossia in Olbia, INDIRIZZO non ha alcun riferimento con la destinataria, nel senso che costei non ci ha la residenza né il domicilio, contrasta con l’attestazione fatta dal notificatore di avere rinvenuto in quel posto la segretaria, persona incaricata della ricezione dell’atto. La notifica deve quindi ritenersi, in difetto di una querela di falso di tale attestazione, come valida, essendo stato l’atto ricevuto, per l’appunto, da persona che ha dichiarato di essere incaricata di riceverlo per conto della destinataria.
Viceversa, non appare regolare la notifica a NOME COGNOME, indirizzata alla residenza di Olbia, INDIRIZZO, mentre il destinatario ha residenza al INDIRIZZO.
La notifica risulta effettivamente perfezionata con deposito dell’atto al INDIRIZZO, dove, non avendo il notificatore rinvenuto né il destinatario né persona che potesse ricevere l’atto in sua vece, ha lasciato avviso e spedito la raccomandata. Poi si è compiuta la giacenza.
Chiaramente tutto il procedimento di notifica è avvenuto sul presupposto che il destinatario risedesse al INDIRIZZO, e ciò ha determinato la conseguenza che, non essendo stato trovato in sede, è stata fatta notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.
Ma il destinatario ha, ed è dato pacifico, o aveva al momento della notifica, la residenza al numero 18, con conseguente nullità della notifica fatta al INDIRIZZO, ossia ad un indirizzo diverso: nullità che ovviamente non è stata sanata dalla costituzione in giudizio. Ne consegue altresì che altrettanto illegittimamente è stata dunque dichiarata la contumacia del COGNOME, laddove la Corte di merito avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello nei confronti dello stesso .
L’accoglimento , nei termini appena precisati, di questo motivo rende assorbiti gli altri, che attengono al merito.
La decisione va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo nei termini di cui in motivazione. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia
alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma 19.1.2024
Il Presidente