Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10959/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e d a ll’AVV_NOTAIO, dai quali è
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3034/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 21 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE intimò alla RAGIONE_SOCIALE (in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) otto atti di precetto dell’im porto – cadauno ed in sorte capitale -di euro 9.000, a titolo di recupero contributi unificati versati per giudizi tra le parti svolti innanzi il Consiglio di Stato e definiti con esito vittorioso per l’intimante;
la società intimata dispiegò separate opposizioni ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., adducendo, in estrema sintesi, l’esistenza di un accordo tra le parti, intercorso nel corso del primo grado dei giudizi, per la compensazione delle spese di lite e la rinuncia della intimante alla rifusione degli esborsi per contributo unificato;
riunite le controversie, l’opposizione è stata accolta in prime cure dal Tribunale di Milano e poi disattesa, in grado di appello promosso dall’opposta, dalla decisione in epigrafe indicata;
per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ambrosiana, anche sulla scorta dell’analisi del nutrito scambio di corrispondenza intercorso tra i difensori delle parti, ha ritenuto che l’accordo stipulato tra gli stessi « non era certamente rivolto a concordare il regime delle spese processuali e del contributo in relazione all’esito definitivo delle controversie, e quindi in relazione a tutti i possibili gradi di giudizio, ma si proponeva di regolare l’aspetto relativo all a sopportazione di spese e c ontributi con esclusivo riferimento alla fase all’epoca in corso avanti al T.A.R. del Lazio », sicché legittima era la pretesa della intimante al rimborso dalla soccombente dei contributi unificati afferenti le cause di impugnazione celebrate innanzi al Consiglio di Stato;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. sopra menzionato, per tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con il primo motivo, per violazione dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. , l’impugnante assume che « le parti avevano verbalizzato una esplicita e reciproca rinuncia generalizzata al diritto al rimborso del contributo unificato, senza limitazione riferita a singole fasi processuali », una « rinuncia a carattere preventivo ad un diritto disponibile futuro », ovvero ad « un diritto di credito non già presente nel patrimonio dei contraenti e che insorgerà invece ex lege in un momento successivo al patto »;
con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1374 cod. civ. e dell’art. 13, comma 6 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente sostiene che la rinuncia al rimborso del contributo unificato « era da intendersi integrato giuridicamente dalla norma che disciplina il suddetto istituto e che determina l’insorgenza di questo diritto solo con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio »;
le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione che le avvince – sono inammissibili;
l’impugnata pronuncia ha individuato l’oggetto della rinuncia formulata dalle parti (circoscrivendone la portata alle sole spese legali, inclusive dei contributi unificati, relative ai giudizi di prime cure) sulla scorta della ricostruzione della volontà delle parti sottesa all’accordo tra le medesime intercorso, attribuendo dirimente valenza al contenuto della fitta corrispondenza intercorsa tra i difensori dei litiganti;
orbene, l’accertamento della comune intenzione delle parti circa il contenuto di un negozio giuridico concreta una indagine di fatto, tipicamente affidata al giudice di merito, sicché l’adizione della Corte di legittimità sul punto non può concernere il risultato interpretativo in sé considerato, ma deve attenere alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dall’art. 1362 e seguenti del codice civile nonché della coerenza e logicità della motivazione addotta;
pertanto, è inammissibile nell’àmbito del ricorso per cassazione qualsivoglia critica alla esegesi della volontà negoziale operata nella gravata pronuncia che si risolva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione suggerita dal ricorrente e quella, i nvece differente, seguita dal giudice di merito, la quale, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni ( sull’argomento, ex plurimis, cfr. Cass. 24/05/2023, n. 14461; Cass. 19/05/2022, n. 16136; Cass. 14/10/2021, n. 28022; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 27/06/2018, n. 16987; Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 26/05/2016, n. 10891);
i due motivi in scrutinio si traducono nella mera prospettazione di una lettura ermeneutica della rinuncia diversa da quella (per nulla implausibile ed anzi suffragata da una dettagliata esplicitazione degli elementi ritenuti sintomatici della intentio dei contraenti) accolta dal giudice territoriale: con essi non si adduce l’inosservanza di alcun o specifico criterio di ermeneutica negoziale e nemmeno si attinge criticamente l’idoneità delle circostanze considerate rilevanti ai fini della ricostruzione della volontà delle parti;
con il terzo motivo, ascritto ad « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio » ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si contesta la mancata ammissione della prova testimoniale
richiesta dall’odierna ricorrente e volta a dimostrare l’estensione della rinuncia anche ai contributi unificati relativi ai giudizi di appello;
a tacere dell’improprio richiamo alla ragione di impugnazione evocata (l’ammissione di prove testimoniali è sempre espressione di un giudizio di diritto, non già apprezzamento di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica di accadimento di vita, unico a rilevare ai fini del nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. ), anche questo motivo è inammissibile;
e tanto perché parte ricorrente ha omesso di allegare l’avvenuta riproposizione (da compiersi, peraltro, in modo specifico e non mercé il generico richiamo agli atti difensivi) della richiesta istruttoria disattesa dal giudice di prime cure – dapprima in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e, di poi, nella comparsa di costituzione in appello (cfr. Cass. 04/04/2022, n. 10767; Cass. 13/09/2019, n. 22883; Cass. 31/05/2019, n. 15029);
in definitiva, il ricorso è complessivamente inammissibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità in epigrafe indicata, alla refusione in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 7.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione