Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8361 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8361 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22573-2022 proposto da:
COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 317/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 31.3.2005 NOME evocava in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Patti chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo, intercluso, e a carico di quello di parte convenuta.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 417/2017, accoglieva la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 317/2021, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da NOME.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione gli eredi dell’originario attore, NOME e COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 7.7.2023, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 22653/2023 con assegnazione alla parte ricorrente di termine di 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento per provvedere alla notificazione del ricorso ad COGNOME NOME.
Con atto depositato in via telematica in data 28.7.2023 la parte ricorrente ha dato atto di aver ottemperato all’incombente, avendo provveduto in data 26.7.2023 alla notificazione ad COGNOME NOME, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC risultante dal
registro Inipec, del ricorso, unitamente alle procure ad esso relative, ed alla copia conforme dell’ordinanza interlocutoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe esaminato soltanto il profilo dell’interclusione assoluta, e non anche quello dell’interclusione relativa, del fondo dominante.
La Corte di Appello ha accertato che, al momento della divisione del fondo in origine unitario, avvenuta con atto per notar AVV_NOTAIO del 21.11.1987, era stato previsto che ‘entrambi i lotti vengono sollevati da qualsiasi asservimento e di qualsiasi genere, ivi compresa la captazione e il sollevamento di acqua sorgiva ai quali potessero essere assoggettati sia l’uno che l’altro lotto’ (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ha dunque ritenuto che ‘La rinuncia preventiva alla servitù coattiva non può conciliarsi con l’esercizio del diritto di proprietà, solo nel caso in cui tale diritto verrebbe ‘irrimediabilmente compromesso’ da tale rinuncia. Nel caso de quo la rinuncia avvenne al momento della divisione dei fondi, di talché NOME ben sapeva, non essendo il fondo intercluso ma confinante con la pubblica via, che una rinuncia alla richiesta di vincoli o servitù sul fondo del fratello NOME non avrebbe pregiudicato il suo utilizzo, ma semmai lo avrebbe reso meno agevole. Del resto, da sempre l’attore rivendica la costituzione del chiesto peso, per raggiungere con mezzi meccanici il proprio fondo, rappresentando una situazione, non di totale impossibilità al raggiungimento dello stesso, ma di maggior comodità’ (cfr. pag. 5 della sentenza).
rilevato che il ricorso pone questioni di diritto di particolare rilevanza in ordine alla verifica dell’interclusione e agli effetti della clausola inserita nell’atto di divisione del 1987;
visto l’art. 375 cpc;
PQM
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda