Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19577-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’ avvocato NOME COGNOME, dal quale è rappresentato e difeso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/10/2019 R.G.N. 672/2014;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 19577/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2024
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, a seguito del decreto di estinzione del processo, n. 9446 del 27 marzo 2024, emesso dal Presidente della Sezione Lavoro di questa Corte nella causa vertente tra l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME per l’impugnazione della sentenza n. 355/2019 resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE, proposta con ricorso n. R.G. 19577/2020 poi rinunciato, decreto che non statuiva in ordine alle spese del giudizio di legittimità, pur in difetto dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente NOME COGNOME, quest ‘ultimo in data 2 aprile 2024 proponeva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per la fissazione dell’udienza relativa al predetto ricorso permanendo l’interesse alla decisione in merito alla liquidazione delle spese di lite in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore del medesimo;
che, sulla base dell’orientamento accolto da questa Corte per cui la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. produce ‘ipso facto’ la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, venendo pertanto meno ogni effetto del decreto e restando affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull’estinzione del giudizio sia sulle spese, si procedeva alla fissazione dell’udienza; che l’RAGIONE_SOCIALE originaria ricorrente presentava memoria.
CONSIDERATO
che la rinuncia presentata dal difensore munito di procura speciale è rituale e produce l’estinzione del giudizio di cassazione a prescindere dall’accettazione del controricorrente, atteso che la rinuncia medesima determina il passaggio in
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giudicato della sentenza impugnata, che comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 10140/2020);
che non sussistono le condizioni richieste per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, sulla quale l’RAGIONE_SOCIALE insiste, tenuto conto che, in precedenza, analoghi ricorsi proposti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE sono stati rigettati da questa Corte con condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. per tutte Cass. n. 3384/2021);
che, peraltro, sulla base del principio enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9474/2020) per cui, a seguito della modificazione introdotta con il d.lgs. n. 40/2006, la statuizione di condanna non è più necessitata, competendo, pertanto, alla Corte medes ima apprezzare l’esistenza di ragioni meritevoli di apprezzamento atte a determinare il superamento della regola alla stregua della quale, in base al principio di causalità, le spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e ha poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione, il Collegio ritiene di dover dare rilievo, ai fini di una parziale compensazione delle spese del giudizio, all’aver e l’RAGIONE_SOCIALE, una volta preso atto dell’orientamento invalso presso la Corte, tempestivamente rinunciato al ricorso nonché alla controvertibilità della questione di diritto all’atto della presentazione del ricorso;
che, pertanto, a seguito della formulata rinunzia, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese limitatamente ad un mezzo e condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della quota residua, liquidata come da dispositivo con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario;
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che il tenore della pronuncia, di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poiché si è in presenza di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità limitatamente ad un mezzo e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della quota residua che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 settembre