Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4393 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4393  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6457/2022 R.G. proposto da : COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SASSARI n. 36/2019 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO ha chiesto l’ammissione per l’importo di Euro 168.000,00 oltre iva e cpa in prededuzione al passivo del RAGIONE_SOCIALE  NOME  AVV_NOTAIO,  per  avere  svolto  attività  di predisposizione  e  presentazione  di  piano  e  proposta  concordatari, nonché di assistenza fino all’omologa della procedura concorsuale;
il giudice delegato ha rigettato la domanda, con decreto confermato dal Tribunale di Sassari , che ha accolto l’ eccezione di inadempimento articolata dal curatore, ravvisando una difettosa diligenza della creditrice -atteso il lavoro in equipe svolto -per non essersi avveduta degli errori altrui ravvisabili « ictu oculi» e, in particolare, per non avere rilevato « palesi» vizi di piano e proposta e « nel non aver evitato che l’attestatore si adagiasse acriticamente su una relazione di stima chiaramente insufficiente a fornire informazioni fondamentali ai creditori» , dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi;
ha proposto ricorso per cassazione la creditrice, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento;
la  ricorrente ha depositato in data 28 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., rinuncia alla quale ha fatto seguito memoria del controricorrente, con la quale il fallimento controricorrente ha chiesto liquidarsi le spese processuali in danno della ricorrente;
deve dichiararsi estinto li giudizio per rinuncia anche in assenza di  accettazione,  non  richiesta  ai  fini  della  produzione  degli  effetti processuali, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese  del  giudizio  (Cass.,  n.  10140/2020;  Cass.,  n.  3971/2015), liquidate come da dispositivo;
non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015).
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  estinto  il  giudizio;  condanna  la  ricorrente  al pagamento delle  spese  processuali  in  favore  del  controricorrente, che liquida in complessivi € 5.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/02/2025.