Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4393 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4393 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6457/2022 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE SASSARI n. 36/2019 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
L ‘Avv. NOME COGNOME ha chiesto l’ammissione per l’importo di Euro 168.000,00 oltre iva e cpa in prededuzione al passivo del Fallimento Impresa Individuale NOME COGNOME per avere svolto attività di predisposizione e presentazione di piano e proposta concordatari, nonché di assistenza fino all’omologa della procedura concorsuale;
il giudice delegato ha rigettato la domanda, con decreto confermato dal Tribunale di Sassari , che ha accolto l’ eccezione di inadempimento articolata dal curatore, ravvisando una difettosa diligenza della creditrice -atteso il lavoro in equipe svolto -per non essersi avveduta degli errori altrui ravvisabili « ictu oculi» e, in particolare, per non avere rilevato « palesi» vizi di piano e proposta e « nel non aver evitato che l’attestatore si adagiasse acriticamente su una relazione di stima chiaramente insufficiente a fornire informazioni fondamentali ai creditori» , dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi;
ha proposto ricorso per cassazione la creditrice, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento;
la ricorrente ha depositato in data 28 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., rinuncia alla quale ha fatto seguito memoria del controricorrente, con la quale il fallimento controricorrente ha chiesto liquidarsi le spese processuali in danno della ricorrente;
deve dichiararsi estinto li giudizio per rinuncia anche in assenza di accettazione, non richiesta ai fini della produzione degli effetti processuali, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., n. 10140/2020; Cass., n. 3971/2015), liquidate come da dispositivo;
non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/02/2025.