Rinuncia Ricorso Cassazione: Niente Doppio Contributo Unificato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante aspetto procedurale con significative implicazioni economiche per le parti in causa. La decisione si concentra sugli effetti della rinuncia al ricorso in Cassazione, stabilendo un principio fondamentale riguardo al pagamento del doppio del contributo unificato. Questo provvedimento offre certezza giuridica a chi decide di abbandonare un’impugnazione, evitando costi aggiuntivi.
Il Contesto della Controversia
Il caso trae origine da una disputa legata alla risoluzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare. Le parti che avevano originariamente avuto la meglio in primo grado si erano viste riformare la sentenza in loro sfavore dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, avevano proposto ricorso per la cassazione di tale decisione.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi nel merito, gli stessi ricorrenti hanno compiuto un passo decisivo: hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire con il giudizio di legittimità.
Gli Effetti della Rinuncia al Ricorso in Cassazione
La prima e più diretta conseguenza della rinuncia è stata la declaratoria di estinzione del giudizio. Ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, quando la parte ricorrente ritira formalmente il proprio atto, il processo si conclude senza una decisione sul merito. Inoltre, poiché la controparte non si era costituita nel giudizio di Cassazione, la Corte non ha emesso alcuna pronuncia sulle spese legali.
Analisi della Decisione sul Contributo Unificato
Il punto di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nella questione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. La legge (d.P.R. n. 115 del 2002) prevede che la parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari a quello già pagato come contributo unificato. Si tratta di una misura con una finalità sanzionatoria, volta a disincentivare le impugnazioni infondate.
La Corte ha ribadito un principio già consolidato nella sua giurisprudenza: questa norma non si applica in caso di rinuncia al ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che la norma che impone il raddoppio del contributo unificato è una misura di carattere eccezionale e, in un certo senso, sanzionatorio. In quanto tale, deve essere interpretata in modo restrittivo. La legge elenca chiaramente i casi in cui si applica: rigetto, inammissibilità e improcedibilità. La rinuncia non è tra questi.
Secondo i giudici, estendere l’obbligo di pagamento anche alla rinuncia rappresenterebbe un’interpretazione analogica non consentita per norme di natura eccezionale. La rinuncia è un atto volontario della parte che pone fine al giudizio, distinguendosi nettamente da una valutazione negativa sul merito o sulla forma del ricorso da parte del giudice. Pertanto, manca il presupposto giuridico per l’applicazione della sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento fondamentale per la gestione dei contenziosi. La decisione di rinunciare a un ricorso in Cassazione, magari a seguito di una transazione o di una rivalutazione delle possibilità di successo, non comporterà l’onere finanziario aggiuntivo del doppio contributo unificato. Questa chiarezza fornisce agli avvocati e alle parti uno strumento di valutazione più preciso sui costi e i benefici del proseguire un giudizio di legittimità, incentivando la risoluzione delle liti e deflazionando il carico della Suprema Corte.
Cosa succede quando una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Il processo si conclude immediatamente con una dichiarazione di estinzione del giudizio, senza che la Corte esamini il merito della questione.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia volontaria al ricorso.
Perché il doppio contributo non è dovuto in caso di rinuncia?
Perché la norma che lo prevede è considerata una misura eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo ai casi specifici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Essendo una norma di stretta interpretazione, non può essere estesa per analogia a casi non espressamente previsti, come la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29504/2019 R.G. proposto da: COGNOME, NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 372/2019 depositata il 22/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME ricorrevano con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Palermo aveva riformato la sentenza favorevole ad essi ricorrenti in causa dagli stessi proposta nei confronti NOME COGNOME per la risoluzione, in danno di quest’ultima, del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso inter partes;
il 15 maggio 2024 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
in ragione di ciò che precede deve dichiarar si l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. p roc. civ. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la COGNOME è rimasta intimata;
non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha già affermato, la norma, ‘che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. n.23175);
PQM
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 13 giugno 2024.
Il Presidente NOME COGNOME