Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30043 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22070 – 2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giuste procure allegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
— ricorrenti —
-contro-
BANCA D’ITALIA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’avvocatura della banca , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME, giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
— controricorrente —
avverso il decreto n. cronol. 463/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicato il 15/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
6/3/2024 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con ricorso notificato il 13 luglio 2018, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto la cassazione del decreto n. cronol. 463/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicato il 15/1/2018, che ha rigettato la loro opposizione ex art. 145 T.U.B. avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia adottato nei loro confronti con delibera 420/2014, n. prot. 783677/2014 del 5/8/2014;
-la Banca d’Italia ha resistito con controricorso;
con atto del 19/2/2024 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ch iesto l’estinzione del giudizio, accettando di versare un contributo spese in favore della controricorrente;
-la Banca d’Italia ha accettato l’atto di rinuncia;
-la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione