Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4588  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 31314-2019 r.g. proposto da:
NOME (nato a nato a Napoli il DATA_NASCITA e residente in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, CF: CODICE_FISCALE), assistito, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE, con studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, come da procura speciale a margine del ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Curatore Dr.ssa NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, Partita I.VP_IVA.
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in R.G. n. 5281/2019, depositato in data 11.9.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
1 Il DrNOME COGNOME depositava istanza di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis 2 C.C. per e uro 189.008,67 (di cui € 108.512,04 per indennità fine incarico amministratore delegato, ed € 80.496,63 quale compenso liquidatore), oltre ad interessi e rivalutazione; per euro 89.333,33  per  lo  svolgimento dell’attività di liquidatore.
Il g.d. ed il Tribunale, in seguito alla proposta opposizione allo stato passivo del COGNOMENOME COGNOME, respingevano la sua richiesta di ammissione al passivo.
Avverso il provvedimento del Tribunale il ricorrente NOME COGNOME ha proposto ricorso  per  cassazione  ed  il  RAGIONE_SOCIALE  è  rimasto contumace.
AVV_NOTAIO,  in  qualità  di  difensore  e  procuratore  speciale  del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato in data 21 dicembre 2023.
Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Non  è  necessaria  alcuna  statuizione  sulle  spese  del  presente  giudizio  di legittimità, in mancanza di difese da parte del fallimento.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). 
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 16.01.2024