Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6866 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21780/2022 R.G. proposto da : NOME COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOMECODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata
–
avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 4516/2022 depositato il 13/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice del Tribunale di Ancona, con decreto del 21 aprile 2022, omologava il piano del consumatore presentato dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME
Il Tribunale di Ancona, con decreto in data 13 luglio 2022, accoglieva il gravame presentato da IBL Banca e revocava l’omologazione del piano del consumatore, ritenendo che i debitori avessero tenuto un comportamento di mala fede idoneo a rendere inammi ssibile la domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d -ter , l. 3/2012.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso IBL Banca, che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’a ccoglimento del primo motivo del ricorso avversario.
L’intimata Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non ha svolto difese.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME quali difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato in data 13 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno d ella procura alle liti.
Del deposito dell’atto di rinuncia è stata data rituale comunicazione (in data 14 febbraio 2025) alle parti costituite a cura della cancelleria, ai sensi dell’attuale disposto dell’ art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al caso di specie a norma dell’art. 35, comma 6, d. lgs. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 197/2022.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, non essendovi necessità di prendere in esame il motivo di ricorso incidentale proposto da IBL Banca, che
è stato espressamente condizionato all’ eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso avversario (v. pag. 46 del controricorso).
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia è stata giustificata dall’intenzione dei ricorrenti di adempiere regolarmente il contratto di finanziamento, senza alcuna falcidia e secondo l’originario ammortamento.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 26 febbraio 2025.