Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21780/2022 R.G. proposto da : COGNOME e NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata
–
avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 4516/2022 depositato il 13/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice del Tribunale di Ancona, con decreto del 21 aprile 2022, omologava il piano del consumatore presentato dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Ancona, con decreto in data 13 luglio 2022, accoglieva il gravame presentato da IBL RAGIONE_SOCIALE e revocava l’omologazione del piano del consumatore, ritenendo che i debitori avessero tenuto un comportamento di mala fede idoneo a rendere inammi ssibile la domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d -ter , l. 3/2012.
NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso IBL RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’a ccoglimento del primo motivo del ricorso avversario.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, quali difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME depositato in data 13 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno d ella procura alle liti.
Del deposito dell’atto di rinuncia è stata data rituale comunicazione (in data 14 febbraio 2025) alle parti costituite a cura della cancelleria, ai sensi dell’attuale disposto dell’ art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al caso di specie a norma dell’art. 35, comma 6, d. lgs. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 197/2022.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, non essendovi necessità di prendere in esame il motivo di ricorso incidentale proposto da IBL RAGIONE_SOCIALE, che
è stato espressamente condizionato all’ eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso avversario (v. pag. 46 del controricorso).
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia è stata giustificata dall’intenzione dei ricorrenti di adempiere regolarmente il contratto di finanziamento, senza alcuna falcidia e secondo l’originario ammortamento.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 26 febbraio 2025.