Rinuncia ricorso Cassazione: Guida agli effetti su spese e contributo unificato
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma cosa succede se, una volta intrapresa questa strada, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso in Cassazione è un istituto processuale che può chiudere definitivamente una controversia, con importanti conseguenze sulle spese legali e sul cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce in modo esemplare questi aspetti, offrendo spunti strategici fondamentali per le parti in causa.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una controversia legata a un contratto d’appalto. Un’impresa edile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune somme nei confronti di una committente. Quest’ultima si era opposta al decreto, ma il Tribunale di primo grado aveva respinto la sua opposizione. La Corte d’Appello, successivamente, aveva confermato la decisione, accogliendo l’appello dell’impresa e rigettando le domande della committente.
Sentendosi lesa, la committente ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito, la stessa ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, atto che è stato prontamente accettato dalla società controricorrente.
La decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. La decisione, pur essendo di natura puramente procedurale, è fondamentale per le sue implicazioni economiche, che la Corte ha puntualmente delineato.
Le motivazioni: le conseguenze della rinuncia al ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame si sofferma su due aspetti cruciali derivanti dalla rinuncia accettata:
1. La gestione delle spese legali: L’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile è molto chiaro. Se la parte contro cui è diretto il ricorso accetta la rinuncia, il giudizio si estingue senza che il giudice debba provvedere alla condanna alle spese. Poiché nel caso di specie la società controricorrente aveva formalmente aderito alla rinuncia, la Corte ha stabilito che non si doveva decidere sulla ripartizione delle spese del giudizio di legittimità. Questo rappresenta un notevole vantaggio economico, eliminando il rischio di dover rimborsare i costi legali della controparte.
2. L’esclusione del raddoppio del contributo unificato: L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 prevede che la parte che ha visto il proprio ricorso respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 34025/2023), ha ribadito un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso in Cassazione non rientra tra i presupposti che fanno scattare tale obbligo. L’onere del ‘doppio contributo’ ha una natura sanzionatoria, volta a scoraggiare le impugnazioni pretestuose. La rinuncia, invece, è un atto che favorisce la definizione accelerata della lite e, pertanto, non merita di essere ‘punita’ con un esborso aggiuntivo.
Conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione della Cassazione offre una chiara lezione strategica. La rinuncia al ricorso, se ben gestita, può rappresentare una via d’uscita vantaggiosa da un contenzioso. Permette di chiudere definitivamente la partita giudiziaria evitando due importanti oneri economici: la possibile condanna alle spese legali della controparte e il certo pagamento del doppio del contributo unificato. Per le parti, è essenziale valutare attentamente le probabilità di successo del proprio ricorso e, qualora queste siano scarse, considerare la rinuncia come un’opzione pragmatica per limitare i danni economici, cercando di ottenere l’accettazione della controparte per massimizzarne i benefici.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta formalmente la rinuncia?
In base all’art. 391 del codice di procedura civile, il giudizio di Cassazione si estingue e la Corte non emette alcuna pronuncia sulle spese legali, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
La rinuncia al ricorso comporta l’obbligo di pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito, in linea con la sua giurisprudenza costante, che la rinuncia non è uno dei presupposti per l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato, previsto solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Perché è importante che la controparte accetti la rinuncia al ricorso?
L’accettazione da parte della controricorrente è fondamentale per evitare una possibile condanna al pagamento delle spese legali. Se la rinuncia non fosse accettata, il giudice dovrebbe comunque decidere sulla ripartizione delle spese sostenute fino a quel momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5192 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2143/2024 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
CRAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
DI NOME
intimata avverso la sentenza n. 7902/2023 della Corte d’appello di Roma depositata il 7-12-2023,
OGGETTO: appalto
R.G. 2143/2024
C.C. 18-2-2025
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18-22025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.La sentenza n. 7902/2023 pubblicata il 7-12-2023 della Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.2944/2018 del Tribunale di Latina, per l’effetto ha rigettato l’opposizione di NOME COGNOME al decreto ingiuntivo n. 431/2012 del Tribunale di Latina sezione distaccata di Gaeta, relativo al pagamento di corrispettivo in contratto di appalto, e ha altresì rigettato la domanda riproposta in appello da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e NOME COGNOME è rimasta intimata.
In data 5-6-2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso della manifesta infondatezza e il 13-7-2024 il difensore della ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il 30-11-2024 il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla ricorrente e per accettazione anche dal legale rappresentante della società controricorrente.
All’esito della camera di consiglio del 18-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai
sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché la controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione