Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2143/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
controricorrente
nonché contro
NOME
intimata avverso la sentenza n. 7902/2023 della Corte d’appello di Roma depositata il 7-12-2023,
OGGETTO: appalto
R.G. 2143/2024
C.C. 18-2-2025
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18-22025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.La sentenza n. 7902/2023 pubblicata il 7-12-2023 della Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.2944/2018 del Tribunale di Latina, per l’effetto ha rigettato l’opposizione di NOME COGNOME al decreto ingiuntivo n. 431/2012 del Tribunale di Latina sezione distaccata di Gaeta, relativo al pagamento di corrispettivo in contratto di appalto, e ha altresì rigettato la domanda riproposta in appello da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e NOME COGNOME è rimasta intimata.
In data 5-6-2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso della manifesta infondatezza e il 13-7-2024 il difensore della ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il 30-11-2024 il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla ricorrente e per accettazione anche dal legale rappresentante della società controricorrente.
All’esito della camera di consiglio del 18-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai
sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché la controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione