Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28581 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28581 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31821-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 128/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 945/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE ragionieri e periti commerciali
Contributo di solidarietà
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
Con il ricorso la RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 128 del 2018 deducendone l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296 del 2006 nonché dell’art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 ‘ per avere ritenuto illegittima l’applicazione del contributo di solidarietà, previsto dall’art. 13 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE del 2013, alla pensione del rag. COGNOME.
1.1. Nonostante la notifica del ricorso il 26 ottobre 2018, il rag. COGNOME non si è costituito in giudizio. Successivamente all’avvenuta fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296 del 2006; la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 e il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016.
2.1. Successivamente al deposito del ricorso ed in vista dell’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha preso atto della giurisprudenza sfavorevole della RAGIONE_SOCIALEzione che si è medio tempore consolidata, (cfr . ex multis Cass. nn. 32385/2021, 41320/2021 e 1411/2022) ed ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e all’azione ponendo fine alla controversia ai sensi dell’ art. 390 c.p.c. nei confronti di NOME COGNOME. Ha insistito per la compensazione delle spese del giudizio.
Tanto premesso il ricorso, in mancanza di accettazione della rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile essendo emerso
evidente dalla rinuncia depositata che è venuto meno l’interesse della RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla decisione del suo ricorso.
3.1. Quanto alle spese del giudizio di legittimità la mancata costituzione del COGNOME esonera il Collegio dal provvedere sulle stesse. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. 05/12/2023 n. 34025).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024