Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26730 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5484/2025 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE AS, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 58726/2023 depositata il 22/01/2025.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE a socio unico in A.S. con cui era stata rigettata la domanda di ammissione del credito in via prededucibile per l’importo di € 39.280,57, pari al credito per spese legali nella misura di ¾ del giudizio di primo grado;
che il credito atteneva alla proposizione di giudizio ex art. 2901 cod. civ. nonché a titolo di illecito aquiliano, promosso da RAGIONE_SOCIALE all’epoca in bonis , davanti al Tribunale di Roma nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale acquirente di un atto dispositivo in danno dell’attore , giudizio interrotto per fallimento del creditore attore, riassunto da RAGIONE_SOCIALE e conclusosi con sentenza di accoglimento delle domande in danno della società in Amministrazione Straordinaria;
che il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha accolto l’opposizione , ritenendo che la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma è opponibile all’Amministrazione Straordinaria, essendo questa parte in causa, per cui la curatela ha titolo ad essere ammessa allo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria per entrambi i gradi del giudizio di merito in prededuzione chirografaria;
che ha proposto ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria, affidato a due motivi e che il fallimento intimato non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO CHE
che il ricorrente ha depositato in data 22 agosto 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite;
che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova n. 5484/2025 R.G.
applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME