Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32774 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6369 – 2021 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME, NOME COGNOME, DELL’NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
NOME, NOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ avv. NOME COGNOME/NOME COGNOME rappresentate e difese dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
contro
ricorrenti –
e contro
NOME, NOMECOGNOME nella qualità di eredi di NOME;
NOME ed NOMECOGNOME nella qualità di chiamati all’eredità di NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 4464/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 22/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal consigliere NOME COGNOME rilevato che:
con atto di citazione dell’11/3/2014 , NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1031/2013 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, tra l’altro, è stata dichiarata inammissibile la domanda di rendiconto da loro avanzata nei confronti dei coeredi rimasti nel possesso esclusivo dei beni ereditari;
-con sentenza n. 4464/2020, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio con NOME COGNOME in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e con NOME COGNOME che ha proposto appello incidentale sulle spese, nonché nella contumacia di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di chiamati all’eredità di NOME COGNOME , ha accolto la domanda di rendiconto e condannato in conseguenza NOME COGNOME al pagamento, a tale titolo, della somma di Euro 23.598,86 a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME e della stessa somma a favore di NOME COGNOME; in accoglimento dell’appello incidentale, ha altresì modificato la statuizione sulle spese;
avverso questa sentenza NOME COGNOME in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contestando, in particolare, la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale di NOME COGNOME e denunciando la violazione dei parametri di liquidazione delle spese;
NOME COGNOME, NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME hanno resistito con controricorso; NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di chiamati all’eredità di NOME COGNOME non hanno svolto difese;
con separati e successivi atti, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con due accordi transattivi stragiudiziali intervenuti nelle more del presente giudizio, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese;
-i controricorrenti hanno sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia;
-la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda