Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2025
NOME COGNOME docente di scuola primaria a tempo indeterminato immessa in ruolo nell’a.s. 2010/2011, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento presso un istituto scolastico nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero;
la COGNOME aveva dedotto di avere partecipato al piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2019/2020 e di avere preso parte alla fase B dei movimenti interprovinciali con un punteggio pari a 118 punti; aveva lamentato di non avere ottenuto il movimento richiesto, a causa della riserva di posti da destinare alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI 6.3.2019;
il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14.4.2021 ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento su posto di scuola primaria, con decorrenza dal 1.9.2019;
la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione ed ha rigettato le domande proposte dalla COGNOME;
avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
il Ministero dell’Istruzione ha resistito con controricorso .
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura nell’ambito di riferimento, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ.;
con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 470 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
4. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;
la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica sulla quale la Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. n. 1055/2024);
8 . la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME