Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18049 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18258/2021 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: pec EMAIL, EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato-
avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 4176/2021 depositata il 25/05/2021;
lette le conclusioni ex art. 380-bis 1 c.p.c. del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
-il Tribunale di Catania, accogliendo parzialmente l ‘opposizione di RAGIONE_SOCIALE, ammessa allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE per euro 623.798,00 in via chirografaria, ha riconosciuto la prededuzione limitatamente al credito di € 103.226,55 in quanto sorto dopo l’apertura dell ‘ amministrazione straordinaria, mentre ha rigettato la domanda con riferimento al restante credito sorto nel corso d ell’ amministrazione giudiziaria disposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE S.p.a ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011, non ritenendo sussistere la cd. consecutio tra le due procedure;
–RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo (violazione degli artt. 54, 61, comma 3, d.lgs. 159/2011; art. 52 d.lgs. 270/1999);
-l ‘Amministrazione straordinaria intimata non ha svolto difese, mentre il PM ha concluso per il rigetto del ricorso;
-la ricorrente, con atto del 7.5.2025 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione e ne ha chiesto l’ estinzione.
Considerato che
-sussistono i presupposti ex art. 390 e s. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese;
-in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2025.