Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7598/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al l’atto di rinuncia , dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, alessandro.RAGIONE_SOCIALEa , così elettivamente domiciliata
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2804/2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Gli attori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti utenti del servizio idrico fognario di Riva Trigoso, convenivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione.
Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE, la quale, nel costituirsi, negava la propria legittimazione passiva.
Il Giudice di pace di Chiavari rigettava le domande degli attori,
accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa convenuta e riteneva sussistente tra il gestore RAGIONE_SOCIALE e l’utente un rapporto contrattuale di fatto; quindi, condannava RAGIONE_SOCIALE a restituire agli attori quanto versato in relazione al servizio di depurazione.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘appellante in ordine alla domanda di ripetizione formulata dagli originari attori e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello condizionato proposto dagli utenti, dichiarava tenuta la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli utenti le somme indicate in dispositivo; in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello condizionato spiegato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannava RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE quanto da quest’ultima pagato agli utenti.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso incidentale, sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La ricorrente principale , in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
L ‘ intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale.
La rinuncia non risulta accettata, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che essa non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata (Cass., sez. 6 – 1, n. 13888 del 03/05/2022).
I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati:
-primo motivo (pagg. da 7 a 19): violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c. p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del l’art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n. 102;
-secondo motivo (pagg. da 20 a 28): violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006;
-terzo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006;
-quarto motivo: omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma primo, n. c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 29/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 -sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009, e
RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del d.lgs. n. 152 del 200 6;
-quinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006;
-settimo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c od. civ.
I motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati, in quanto la sentenza in questa sede impugnata non si discosta dai principi espressi da questa Corte con ordinanza n. 20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023; Cass., n. 25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quali occorre dare continuità.
A tanto consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto il giudizio con riguardo al ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra la ricorrente principale e gli intimati, in difetto di attività difensiva di questi ultimi, mentre le spese vanno integralmente compensate tra le parti ricorrenti, in ragione del rigetto del ricorso incidentale.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio con riguardo alla sola ricorrente principale, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione