Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13810-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2098/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 739/2017;
R.G.N. 13810/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 2098 del 19.11.2018 la Corte di appello di Bari, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e relativa al pagamento di differenze retributive maturate in relazione ai proventi concernenti le prestazioni rese nelle c.d. camere a pagamento;
la Corte distrettuale ha preliminarmente dato atto RAGIONE_SOCIALE sentenza di questa Corte (n. 15509 del 2008), resa tra le stesse parti, che (rigettando il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE) aveva confermato la illegittimità RAGIONE_SOCIALE differenza del trattamento retributivo tra medici addetti ai laboratori di analisi e gli altri professionisti (derivante dall’applicazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 270 del 1987), e, accertato lo svolgimento di attività professionale in favore dei degenti ricoverati in camere riser vate, aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del compenso ‘per accordo aziendale 29.10.1988 (camere singole) del personale medico’ a favore RAGIONE_SOCIALE dottoressa, biologa (e di tutti i laureati biologi, fisici e chimici), sino al dicembre 1995; ha, poi, rilevato che il quadro probatorio acquisito dimostrava che nel periodo successivo (dal 1996, oggetto di causa) non erano state erogate prestazioni professionali in favore di degenti ricoverati in camere riservate in quanto non più presenti, tali tipologie di ricovero, nel nuovo assetto organizzativo dell’RAGIONE_SOCIALE, e gli emolumenti erogati ex accordo aziendale 29.10.1988 che risultavano a favore di alcuni
medici erano riconducibili alle diverse prestazioni rese in regime ambulatoriale);
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre la lavoratrice sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE; parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dalla parte e dal difensore), notificato a controparte in data 20.12.2023.
Al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2909 cod.civ., ex art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ., avendo, il giudice di appello trascurato la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione che, nel 2008, aveva affermato il principio RAGIONE_SOCIALE esistenza delle c.d. camere a pagamento, ossia dello svolgimento, all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura, di attività libero professionale i cui proventi venivano ripartiti in maniera illegittima solo tra il personale medico, accertamento che non poteva essere nuovamente oggetto di riesame.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., contenendo, la sentenza impugnata, affermazioni (circa la previsione, nelle buste paga di alcuni medici, di emolumenti riconducibili all’ accordo 29.10.1988) in netto contrasto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva di primo grado (e nel ricorso in appello) dell’RAGIONE_SOCIALE, ove si esponeva che tale riferimento ‘non può essere riferito in via automatica alle sole prestazioni rese dal personale medico per le camere a pagamento’.
P reliminarmente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata al difensore RAGIONE_SOCIALE controparte.
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non ‘accettizio’, non richiede, cioè, l’accettazione RAGIONE_SOCIALE controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).
L ‘accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, devono essere liquidate come da dispositivo.
N on sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 9 gennaio 2024.