Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23327 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13292-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI DOTTORI RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 145/2016 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 14/06/2016 R.G.N. 109/2016;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE autonomi
R.G.N.13292/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza depositata il 26.10.2017, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348bis c.p.c. il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta alla declaratoria d’illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE sulla pensione da lui goduta e alla condanna della RAGIONE_SOCIALE medesima alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli accessori di legge;
che avverso tale ultima pronuncia la RAGIONE_SOCIALE in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348ter c.p.c., deducendo sei motivi di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che nelle more della decisione la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, avendo preso atto dell’orientamento contrario di questa Corte rispetto alle questioni agitate nel gravame;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata -come nella specie -alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina
l’inammissibilità del ricorso (così da ult. Cass. n. 13923 del 2019);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano e distraggono come da dispositivo;
che l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 /2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 34025 del 2023);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, e si distraggono in favore dei difensori della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.5.2024.