Rinuncia al Ricorso per Cassazione: Quando un Accordo Chiude la Partita
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le cause arrivano a una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso processuale si interrompe prima. Un caso recente analizzato dalla Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come una rinuncia al ricorso per cassazione possa determinare l’estinzione del giudizio, specialmente quando le parti trovano un accordo. Questa ordinanza illustra chiaramente le conseguenze procedurali di tale scelta.
I Fatti del Caso: dalla Richiesta di Usucapione alla Cassazione
La vicenda ha origine da una domanda giudiziale piuttosto comune nel diritto immobiliare: una signora si era rivolta al Tribunale per ottenere il riconoscimento dell’acquisto, per usucapione, di una quota di un immobile. L’usucapione, ricordiamo, è quel meccanismo legale che permette di diventare proprietari di un bene dopo averlo posseduto per un lungo periodo di tempo in modo continuato e manifesto, come se si fosse il vero proprietario.
Sia il Tribunale di primo grado che, successivamente, la Corte d’Appello avevano però respinto la sua domanda. Non arresasi, la signora decideva di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso davanti alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia ordinaria.
La Svolta Decisiva: l’Accordo e la Rinuncia al Ricorso per Cassazione
Il procedimento in Cassazione era iniziato secondo le consuete procedure. Il consigliere relatore, esaminati gli atti, aveva persino formulato una proposta di definizione rapida del giudizio, ritenendo il ricorso inammissibile o infondato. Tuttavia, prima che la Corte potesse riunirsi per decidere, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo.
La ricorrente ha depositato un atto formale con cui dichiarava di aver perso interesse alla prosecuzione della causa. Il motivo? Le parti avevano trovato un’intesa privata sulla questione oggetto del contendere. Di conseguenza, la signora ha formalizzato la sua rinuncia al ricorso per cassazione, un atto che ha cambiato completamente le sorti del processo.
Le Motivazioni della Corte
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. L’atto di rinuncia è stato ritenuto conforme a quanto richiesto dall’articolo 390 del codice di procedura civile, che disciplina proprio questa eventualità. La conseguenza diretta e inevitabile della rinuncia è l’estinzione del giudizio. Il processo, in pratica, ‘muore’ senza arrivare a una decisione nel merito.
Un aspetto interessante riguarda la questione delle spese legali. Di norma, chi perde la causa paga le spese della controparte. In questo caso, però, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a una pronuncia sulle spese. La ragione è semplice: le altre parti coinvolte (gli ‘intimati’) non si erano mai difese attivamente nel giudizio di Cassazione. Non avendo sostenuto costi per la difesa in questa fase, non avevano diritto ad alcun rimborso.
Le Conclusioni: l’Effetto Pratico dell’Estinzione
La decisione della Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio ha un’implicazione pratica fondamentale: la sentenza della Corte d’Appello, che era stata impugnata, diventa definitiva. Il contenzioso legale si chiude formalmente e la questione viene risolta sulla base dell’accordo privato raggiunto tra le parti. Questo caso dimostra come la volontà delle parti possa prevalere sulla prosecuzione del giudizio, fornendo uno strumento, la rinuncia, per porre fine a una controversia in modo più rapido ed economico rispetto all’attesa di una sentenza finale.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso per cassazione?
La rinuncia agli atti, se formalmente corretta, provoca l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si conclude senza una decisione della Corte sul merito della questione.
Perché la Corte non ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché le parti intimate (le controparti) non avevano svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione. Non avendo sostenuto spese legali in questa sede, non c’era alcun importo da rimborsare.
La rinuncia è efficace anche se motivata da un accordo privato tra le parti?
Sì. La Corte prende atto della rinuncia a prescindere dalle ragioni sottostanti. Il fatto che le parti abbiano trovato un’intesa extragiudiziale è una motivazione valida che porta la parte ricorrente a perdere interesse nella prosecuzione del giudizio, giustificando pienamente la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32667 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21113/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 175/2023, depositata il 13/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 13 marzo 2023, n. 175, che ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza di primo grado. La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Terni di accertare l’acquisto per usucapione di una quota di un immobile, domanda che è stata respinta dal Tribunale.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese in questa sede.
Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Con atto del 15 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno il proprio interesse alla pronuncia, avendo le parti trovato un’intesa sulla materia del contendere, e ha rinunciato al ricorso.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese e non trova applicazione l’art. 380 bis ultimo comma cpc, non essendovi conformità tra proposta e decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione