Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13617 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 13617 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 24638/2021 proposto da:
AZIENDA SPECIALE REGIONALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 208/2020 depositata il 18/03/2021, RG 144/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Speciale Regionale Molise RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Campobasso.
Resiste con controricorso, assistito da memoria depositata il 21 marzo 2025, la lavoratrice.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; in sede di udienza pubblica ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
In prossimità dell’udienza pubblica, il 26 marzo 2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Azienda Speciale Regionale Molise Acque e dal difensore avv. NOME COGNOME nonché dalla controricorrente NOME COGNOME e dal difensore avv. NOME COGNOME per accettazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’art. 306 cod. proc. civ. stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384).
La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) – cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971 -. L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito la controricorrente.
Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015, n. 11315 del 2025) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro