Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 77 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 77 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24329 – 2021 R.G. proposto da:
MINISTERO RAGIONE_SOCIALE INFRASTRUTTURE e RAGIONE_SOCIALE M OBILITA’ SOSTENIBILI -PROVVEDITORATO INTERREGIONALE RAGIONE_SOCIALE OPERE PUBBLICHE per il VENETO, TRENTINO/ALTO ADIGE e FRIULI/VENEZIA NOME -c.f. 97439910585 -in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. 06340981007 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici, in Roma, alla INDIRIZZO, domiciliano per legge.
RICORRENTI
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che disgiuntamente e
congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli RAGIONE_SOCIALEgati in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 854/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello d i RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato l a ‘C RAGIONE_SOCIALE diamare1′ RAGIONE_SOCIALE co operativa e NOME COGNOME citavano a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE nonché l’RAGIONE_SOCIALE .
Premettevano che il Magistrato RAGIONE_SOCIALE Acque aveva, nel periodo 1995/2005, rilasciato autorizzazioni provvisorie per lo svolgimento di attività di RAGIONE_SOCIALEvamento ittico nella laguna di RAGIONE_SOCIALE al ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 1) .
Premettevano che con riferimento all’a nzidetto periodo temporale l’Erario si era assunto creditore de l ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – sottoposto nel 2007 a procedura di liquidazione – per canoni demaniali non corrisposti per l’importo di euro 541.032,07, così determinato in esito alla escussione RAGIONE_SOCIALE polizza fideiussoria RAGIONE_SOCIALE‘1.6. 1995, di euro 51.645,69, costituita a garanzia (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premettevano che in data 19.9.2012 il ‘RAGIONE_SOCIALE era stato cancellato dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e che a seguito del deposito del bilancio finale la
procedura di liquidazione era stata definita per insussistenza di attivo (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premettevano che con nota del 17.4.2014 -ribadita con atto del 14.7.2015 –RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE era stato intimato ad essi attori il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 592.934,09, comprensiva di interessi legali maturati sino al 30.4.2009, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro partecipazione al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dei servizi resi dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in loro nome e per loro conto (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponevano che in relazione al credito ex adverso preteso non erano passivamente legittimati in dipendenza del l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE cooperative RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 cod. civ., siccome richiamato dall’art. 2519 cod. civ.; che il credito ex adverso invocato doveva reputarsi prescritto in dipendenza del decorso del termine quinquennale di prescrizione; che in ogni caso il quantum del l’asserito credito era da commisurare RAGIONE_SOCIALE porzioni lagunari effettivamente e concretamente occupate, sicché, in ragione RAGIONE_SOCIALE cospicua decurtazione che ne sarebbe derivata, l’avversa creditoria non avrebbe ecceduto l’ammont are dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni riscosso a seguito RAGIONE_SOCIALE‘escussione RAGIONE_SOCIALE pol izza fideiussoria rilasciata a garanzia (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedevano dunque accertarsi e darsi atto RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria oggetto RAGIONE_SOCIALE‘intimazione .
Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Deducevano che nella specie operava la responsabilità diretta e solidale RAGIONE_SOCIALE imprese consorziate in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in loro nome e per loro conto dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 3) .
De ducevano inoltre che le imprese aderenti al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avevano fruito di tutte le superfici lagunari autorizzabili (cfr. ricorso, pag. 3) .
Instavano per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda ed in via riconvenzionale per l’accertamento del credito invocato e per la condanna degli attori al relativo pagamento se del caso per il periodo non coperto da prescrizione.
Con sentenza n. 2660/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda attorea e dichiarava non dovute le somme richieste con la nota del 17.4.2014 e con l’atto del 14.7.2015 (cfr. ricorso, pag. 4) .
In applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE ‘ragione più liquida’ in rapporto ai plurimi argomenti addotti dagli attori a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘invocato accertamento negativo , il tribunale opinava nel senso RAGIONE_SOCIALE inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE documentazione informatica RAGIONE_SOCIALEgata dRAGIONE_SOCIALE Amministrazioni convenute onde dar ragione RAGIONE_SOCIALE‘interruzione , in epoca anteriore al l’aprile del 2014, del corso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, sicché i canoni maturati antecedentemente al 2010 dovevano reputarsi prescritti. Ed opinava inoltre nel senso RAGIONE_SOCIALE dirimente valenza RAGIONE_SOCIALE veste di RAGIONE_SOCIALE del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , atta a giustificare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 cod. civ., sicché, in dipendenza altresì RAGIONE_SOCIALE mancata percezione di importi in sede di liquidazione -liquidazione definita per assenza di attivo – era da escludere qualsivoglia responsabilità dei consorziati.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE proponevano appello.
Resistevano la ‘RAGIONE_SOCIALE lo diamare1′ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Con sentenza n. 854/2021 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, confermava il primo dictum e condannava in solido gli appellanti RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
Premetteva la corte che le Amministrazioni appellanti avevano articolato i motivi d’appello secondo un ordine di graduazione non coincidente con l’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e decise dal tribunale (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Premetteva in particolare che le Amministrazioni appellanti avevano chiesto che fosse ‘esaminato prioritariamente il primo motivo di appello attinente alla questione, rimasta assorbita in primo grado, se le somme richieste agli aderenti al RAGIONE_SOCIALE [fossero] dovute anche se le aree oggetto RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni provvisorie non [erano] state effettivamente occupate ed utilizzate -subordinando l’esame degli altri motivi all’accoglimento (e non già al mancato accoglimento) del primo ‘ (così sentenza d’app ello, pag. 10) .
Premetteva inoltre che le P.A., in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, avevano ribadito che in caso di mancato accoglimento del primo motivo la corte d’appello ‘ non proced[esse] all’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure (tranne l’ultima), dichiarando espressamente di rinunziarvi’ (così sentenza d’appello, pag. 1 1) .
Indi -la corte -evidenziava che il primo motivo d’appello non attingeva né l’una né l’altra RAGIONE_SOCIALE due ‘ rationes decidendi ‘ sulla cui scorta il tribunale aveva
reputato fondata la domanda di accertamento negativo e respinto la domanda riconvenzionale (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Evidenziava in particolare che con il primo motivo di gravame si sollecitava la disamina di questioni di merito non rilevabili d’ufficio rimaste assorbite nell’esame RAGIONE_SOCIALE questioni di merito in ordine RAGIONE_SOCIALE quali il tribunale si era pronunciato (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 1) e che agli ulteriori motivi di gravame (ad eccezione del quinto) involgenti il duplice ordine di ragioni atto a sorreggere il primo dictum , le Amministrazioni appellanti avevano dichiarato esplicitamente di rinunciare, qualora il primo motivo d’appello non fosse stato accolto (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 1) .
Evidenziava dunque che il primo motivo d’appello doveva reputarsi inammissibile, siccome non recante censura RAGIONE_SOCIALE ‘ rationes decidendi ‘ cui era ancorato il primo dictum (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 2) .
Evidenziava per altro verso la corte – in ordine al quinto motivo d’appello, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva addotto il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome estranea alla pretesa oggetto di causa -che l’ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ doveva ‘ritenersi legittimata a contraddire in ragione del fatto che, come RAGIONE_SOCIALEgato e documentato dai convenuti, l’ente si [era] affermato titolare del credito dedotto in giudizio, sottoscrivendo, a mezzo del proprio Direttore, la prima richiesta di pagamento comunicata con nota prot. 4391-14 del 17.04.2014′ (così sentenza d’app ello, pag. 14) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché
l’RAGIONE_SOCIALE ; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Con memoria in data 15.11.2024 si è costituita la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE con atto del 19.2.2024 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Questa Corte spiega che, ove durante il giudizio di cassazione la RAGIONE_SOCIALE ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato RAGIONE_SOCIALE altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto in cancelleria; la nullità derivante dall’omissione RAGIONE_SOCIALE suddetta notificazione è tuttavia sanata, ove le controparti costituite accettino il contraddittorio senza sollevare eccezioni, laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l ‘ ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall ‘ impulso d ‘ ufficio (cfr. Cass. 14.6.2024, n. 16617) .
Ebbene, non risulta che la memoria in data 15.11.2024, con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, RAGIONE_SOCIALE la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , si è costituita, è stata notificata RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni ricorrenti. D’altra parte, le Amministrazioni ricorrenti non hanno, a loro volta, depositato memoria, sì che possa ammettersi
che abbiano, seppur tacitamente, accettato il contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE.
Lo sviluppo del giudizio di legittimità, pur successivamente alla costituzione RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , è quindi rimasto ancorato in capo alla originaria controricorrente ‘NOME‘.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 cod. proc. civ.
Deducono che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha omesso la valutazione dei motivi subordinati d’appello (cfr. ricorso, pag. 12) ed ha assunto sussistente una rinunzia che non era mai stata formulata (cfr. ricorso pag. 13) .
Deducono dunque che la corte d’appello ha violato il principio dispositivo in senso sostanziale (cfr. ricorso, pag. 13) .
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia.
Deducono che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi in ordine ad una domanda ritualmente formulata dRAGIONE_SOCIALE appellanti ovvero in ordine al secondo, al terzo ed al quarto motivo d’appello sul presupposto di una rinuncia insussistente (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
Si è premesso che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha dato atto che le Amministrazioni appellanti avevano espressamente subordinato la disamina del secondo, del
terzo e del quarto motivo ‘all’accoglimento (e non già al mancato accoglimento) del primo’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Ulteriormente, la corte distrettuale ha dato atto che le appellanti, in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, avevano ribadito che ‘in caso di mancato accoglimento del primo motivo (…) la Corte non proceda all’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure (tranne l’ultima), dichiarando espressamente di rinunziarvi’ (così sentenza d’appello, pag. 11) .
Ben vero, dei rilievi surriferiti, cui la corte territoriale ha atteso, si ha pieno riscontro alla stregua RAGIONE_SOCIALE testuale riproduzione, RAGIONE_SOCIALE pagine 8/9 ed RAGIONE_SOCIALE pagine 9/12 del ricorso per cassazione, del tenore RAGIONE_SOCIALE conclusioni dRAGIONE_SOCIALE Amministrazioni appellanti rassegnate nell’atto d’appello (‘in via subordinata all’accoglimento del primo motivo si propongono gli ulteriori seguenti motivi (…)’) e nel foglio di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni depositato il 29.11.2020 (‘ne l caso di mancato accoglimento del primo motivo e/o di mancata piena dichiarazione di infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE avversarie argomentazioni di cui sopra da ad (che costituiscono fattori condizionanti), si chiede di non procedere all’esame di tutti i restanti motivi di gravame (salvo il sesto), perché, sempre in tal caso, si dichiara di non avervi più alcun interesse e quindi si dichiara espressamente di rinunziarvi’) .
15. In questi termini è da escludere che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine al secondo, del terzo e del quarto motivo d’appello ovvero abbia omesso la valutazione del secondo, del terzo e del quarto motivo d’appello.
Del resto, questa Corte spiega da tempo che, come si desume dal combinato degli artt. 112, 189, 1° co., e 277, 1° co., cod. proc. civ., l ‘o bbligo di decidere, la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone una istanza RAGIONE_SOCIALE parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto; da tale principio, valido anche per il giudizio di appello in virtù del richiamo fatto RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni dall ‘ art. 359 cod. proc. civ., discende che, qualora la parte abbia precisato in modo specifico le proprie conclusioni nell ‘ apposita udienza, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate o rinunciate e il giudice deve limitare il proprio potere-dovere decisorio a quelle espressamente riproposte (cfr. Cass. 21.5.1987, n. 4630. Cfr. altresì Cass. 19.5.2004, n. 9465, secondo cui il giudice di merito che espressamente consideri abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà RAGIONE_SOCIALE parte).
16. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 305, 307-309, 331 e 342 cod. proc. civ.
Deducono subordinatamente -qualora si ritenesse di non accogliere i primi due motivi di ricorso -che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputare inammissibile il primo motivo d’appello, allorché ha assunto che le questioni involte dal primo
motivo di gravame non fossero mai state decise dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deducono che il tribunale aveva nella sua decisione seguito un ordine logico non corrispondente a quello indicato dalla corte d’appello (cfr. ricorso, pag. 16) .
Il terzo motivo di ricorso del pari è destituito di fondamento e va respinto.
Il tribunale, in prime cure, si era limitato, ‘in forza del principio RAGIONE_SOCIALE ‘ , a delibare -lo si è premesso – il profilo RAGIONE_SOCIALE prescrizione nonché il profilo RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE susseguente responsabilità intra vires dei consorziati.
Più esattamente, il tribunale, a tal ultimo riguardo, aveva puntualizzato che ‘nel caso che ci occupa non è stato dimostrato che i singoli soci abbiano riscosso somme ma anzi risulta (parte convenuta non lo ha contestato) che le operazioni di liquidazione sono terminate registrando l’assenza di attivo patrimoniale’ (così sentenza di primo grado, pag. 3) .
Su tale scorta non possono che formularsi i rilievi che seguono.
Ineccepibilmente la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha affermato che il primo motivo d’appello -con cui le RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni appellanti avevano chiesto ‘l’accertamento RAGIONE_SOCIALE debenza dei canoni per effetto RAGIONE_SOCIALE messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE aree demaniali, a prescindere alla superficie in concreto occupata e utilizzata dagli aderenti al RAGIONE_SOCIALE‘ (così sentenza d’appello, pag. 9) -si sostanziasse nella ‘mera riproposizione di un argomento non affrontato dal giudice di prime cure’ e quindi che il mezzo di gravame non era atto a cogliere la ‘ ratio decidendi ‘ del primo dictum (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Evidentemente le questioni involte dal primo motivo di gravame non erano state oggetto RAGIONE_SOCIALE statuizione di prime cure.
Ingiustificatamente, perciò, i ricorrenti adducono che il tribunale aveva stabilito contraddittoriamente che debitore fosse solo il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e che i consorziati potessero ‘ vantare dei titoli speciali (non spettanti al RAGIONE_SOCIALE) per abbattere il loro debito del 90%, sebbene poi di tali titoli non sia stata es posta in sentenza una reale disamina’ (così ricorso, pag. 17) .
20. Né in pari tempo le questioni veicolate dal primo motivo di appello possono reputarsi delibate dal tribunale alla stregua del rilievo finale di cui al dictum di prima istanza.
Più esattamente, il tribunale, quanto alla domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni convenute, volta al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme eventualmente percepite medio tempore dagli attori, si era limitato al lapidario assunto per cui la medesima domanda era senz’altro da respingere ‘per indeterminatezza e mancanza di prova’ (così sentenza di primo grado, pag. 3) .
Evidentemente, il riscontro RAGIONE_SOCIALE‘indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni, riscontro di certo assorbente pur in ordine all’aggiuntiva affermazione del difetto di prova, non implica alcuna statuizione né circa l’ an né circa il quantum del credito invocato dRAGIONE_SOCIALE Amministrazioni convenute, poi appellanti.
D’altronde lo si è detto -il tribunale aveva premesso -nel quadro RAGIONE_SOCIALE‘assunta applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 cod. civ. – che era fuor di contestazione che le operazioni di liquidazione si fossero concluse senza che i soci avessero percepito alcunché.
Ingiustificatamente, perciò, i ricorrenti adducono, altresì, che il tribunale ‘a chiosa RAGIONE_SOCIALE decisione’ aveva aggiunto che molteplici sarebbero stati i motivi per i quali i crediti pretesi dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni sarebbero stati insussistenti, ‘implicitamente ritenendo di calcolarli nella stessa misura ind icata dai consorziati (…) e pertanto estinti per compensazione come effetto RAGIONE_SOCIALE‘escussione RAGIONE_SOCIALE garanzie da fidejussione’ (così ricorso, pag. 17) .
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 legge n. 366/1963.
Deducono che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a rigettare il quinto motivo.
Deducono che la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE soggiace ai limiti che ineriscono alla sua competenza istituzionale (cfr. ricorso, pag. 18) ; in particolare, che l’RAGIONE_SOCIALE non è titolare del diritto di incassare le somme di esclusiva spettanza del RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 18) .
Il quarto motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e va respinto.
Al riguardo non viene in rilievo il profilo RAGIONE_SOCIALE legitimatio ad causam .
Invero, con il mezzo in disamina si contesta non già la legittimazione ad agire, recte la legittimazione a resistere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento negativo ex adverso invocato, bensì la concreta titolarità in capo alla medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie reclamate con la nota del 17.4.2014 e con l’atto del 14.7.2015 .
Evidentemente si tratta di un profilo di ‘merito’, afferente al giudizio ‘di fatto’ cui la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha atteso (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv.
638371-01), secondo cui la titolarità RAGIONE_SOCIALE posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda ed attiene al merito RAGIONE_SOCIALE decisione) .
Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso va, rectius , qualificato ai sensi del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. nonostante la diversa indicazione, ai sensi del n. 3 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., di cui alla relativa rubrica. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054)
24. Su tale scorta si reputa ulteriormente quanto segue.
Da un cant o, è da escludere recisamente che taluna RAGIONE_SOCIALE figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in ordine RAGIONE_SOCIALE motivazioni cui la corte d’appello ha -in parte qua – ancorato il suo dictum .
Segnatamente, la Corte veneziana ha -lo si è anticipato -intellegibilmente e congruamente esplicitato il proprio ineccepibile iter argomentativo.
D’ altro canto, i ricorrenti censurano l’asserita omessa, erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa.
Invero, hanno prospettato ch e l’RAGIONE_SOCIALE non si è mai assunta titolare del credito oggetto del giudizio, in quanto aveva firmato la doppia richiesta di pagamento, in cui il creditore era indicato nel M.E.F., in forza di atti di disposizione del demanio lagunare adottati unicamente dal RAGIONE_SOCIALE in qualità di Magistrato RAGIONE_SOCIALE Acque (cfr. ricorso, pag. 18) .
Co sicché sovviene l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
25. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
26. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE nonché l’RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare ai controricorrenti, ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte