Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28326 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28326 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr.19885/2021 proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dall’ RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
‘Contadin’, COGNOME NOME ‘Contadin’, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti –
avverso la sentenza nr.716/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE depositata in data 22/3/2021 udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con sentenza del 22/3/2021 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e (di seguito indicata semplicemente « Amministrazione concedente ») e dall’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che dichiarava non dovute dal RAGIONE_SOCIALE (breviter RAGIONE_SOCIALE.) la somma di € 592.934,09 pretesa dall’Amministrazione concedente quale corrispettivo per l’occupazione RAGIONE_SOCIALE aree lagunari da destinare all’attività di pesca, che era stata autorizzata in via provvisoria a favore del RAGIONE_SOCIALE con atto nr 4752 del 6/6/1995 dal Magistrato RAGIONE_SOCIALE Acque e rinnovata di anno in anno sino al 30/6/2005.
1.1 La Corte lagunare ha osservato : a) che il primo motivo di appello era inammissibile in quanto costituiva una mera riproposizione di argomenti non trattati dal Tribunale e, di conseguenza, non coglieva le rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado ; b) che risultava precluso l’esame del secondo terzo e
quarto motivo stante l’espressa rinuncia contenuta nelle conclusioni dell’appellante; c) che, andava riconosciuta la legit timazione a contraddire dell’RAGIONE_SOCIALE essendosi la stessa affermata titolare del credito dedotto in giudizio sottoscrivendo a mezzo del proprio direttore l’atto di costituzione in mora.
2 L’amministrazione concedente e l’RAGIONE_SOCIALE hann o proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. Le società, socie RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e le persone fisiche che facevano parte di cooperative anch’esse socie di RAGIONE_SOCIALE , già costituiti in appello, hanno svolto attività difensiva mediante controricorso, illustrato da memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 cpc; sostengono le Amministrazioni ricorrenti che la Corte veneziana abbia scorrettamente sovvertito l’ordine logico e giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate nel giudizio dall’appellante, in particolare, sempre secondo quanto opinato dRAGIONE_SOCIALE parti pubbliche, la rinuncia al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, era subordinata al rigetto del primo motivo, che invece è stato dichiarato inammissibile con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto esaminare la fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALE altre doglianze formulate in via gradata.
1.1 Con il secondo motivo rubricato « art. 360, comma 1 , nr. 4 cpc : nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia» i ricorrenti censurano l’impugnata decisione per non essersi pronunciata sul secondo, terzo e quarto motivo.
1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 cpc, anche in relazione agli artt. 305, 307309 e 342 cpc, per non avere la Corte veneziana rilevato che le questioni inerenti la sussistenza, la natura e l’ammontare del credito poste alla base del primo motivo di gravame incidevano sulle rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
2 I tre motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati per quanto di ragione.
2.1 Secondo quanto accertato dalla impugnata sentenza- e non contestato dai ricorrenti- il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito preteso dRAGIONE_SOCIALE amministrazioni demaniali sulla base di due ragioni : a) la carenza in capo attori RAGIONE_SOCIALE titolarità passiva del rapporto creditorio dedotto dalla Amministrazione, in quanto, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura ‘cooperativa’ del disciolto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE conseguente applicazione degli artt. 2615, 2519 e 2495 c.c., dal bilancio finale di liquidazione risultava l’assenza di attivo patrimoniale; b) la prescrizione del credito vantato dall’Amministraz ione concedente.
2.2 In sostanza il giudice di primo grado ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE cosiddetta ragione più liquida, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE altre questioni di merito; principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALE questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALE soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALE coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 23306/2019, S.U 9936/2014, 11458/2018 e 363/2019).
2.3 Essendo stata accolta la domanda degli attori, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE ritenuta fondatezza di una parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEgazioni fondanti l’insussistenza del credito fatto valere in via stragiudiziale dall’Amminis trazione concedente, l’interesse ad impugnare la decisione era dei convenuti soccombenti, i quali, proponendo l’appello in via principale, avrebbe dovuto, in primo luogo, esprimere il proprio dissenso sui fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE domanda
espressamente trattati e decisi in senso sfavorevole onde riottenerne l’esame ed , eventualmente, riproporre, ex art 346 cpc le questioni di merito circa l’insussistenza del credito il cui esame è stato consapevolmente ed espressamente omesso dal giudice di primo grado.
2.4 Sennonchè gli appellanti, seguendo un ordine di graduazione che non corrisponde all’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e decise dal giudice di primo grado, hanno con il primo motivo chiesto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE debenza dei canoni per effetto RAGIONE_SOCIALE messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE aree demaniali a prescindere dalla superficie in concreto occupata ed utilizzata dagli aderenti alla RAGIONE_SOCIALE
2.5 L’oggetto RAGIONE_SOCIALE censura riguarda, quindi, la tematica dell’an e del quantum del credito, oggetto di accertamento negativo, non esaminata dal giudice di primo grado in quanto ritenuta assorbita dall’accoglimento.
2.6 Il secondo, terzo e quarto motivo di gravame rimettono in discussione i fatti e le ragioni di diritto- estinzione del credito per prescrizione e intrasmissibilità del debito ai soci RAGIONE_SOCIALE società estinta- che il Tribunale ha posto a fondamento per affermare l’insussistenza del credito.
2.7 Sulla base del regime RAGIONE_SOCIALE modalità di decisione del primo giudice e dei motivi di appello la Corte distrettuale avrebbe dovuto, seguendo una graduazione logica, dapprima disaminare il secondo, terzo e quarto motivo per poi passare, in caso di loro accoglimento, alla trattazione RAGIONE_SOCIALE prima censura relativa alla questione assorbita.
2.8 La difesa erariale, nell’atto di appello, ha chiesto di anteporre l’esame primo motivo di appello, subordinando l’esame RAGIONE_SOCIALE altre doglianze, all’accoglimento del primo motivo; gli appellanti hanno, nella parte che qui interessa, concluso come segue « nel caso di mancato accoglimento del primo motivo e/o di mancata piena
dichiarazione di infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE avverse argomentazioni di cui sopra da ‘ a’ ad ‘f’ ( che costituiscono fattori condizionanti ) si chiede di non procedere all’esame di tutti i restanti motivi di gravame (salvo il sesto) perché, sempre in tal caso si dichiara di non avervi più alcun interesse e quindi si dichiara espressamente di rinunciarvi ».
2.9 In buona sostanza gli appellanti hanno manifestato la volontà di rinunciare RAGIONE_SOCIALE censure che investivano direttamente le rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado a condizione che fossero esaminate e dichiarate fondate le ragioni di insussistenza del credito nell’an e nel quantum.
2.10 La Corte, coerentemente con l’impianto strutturale RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e dei motivi del gravame, ha ritenuto di non poter esaminare il primo motivo secondo l’ordine di trattazione indicato dagli appellanti. Ciò in quanto doglianza non coglieva le specifiche rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza.
2.11 I giudici di seconde cure avrebbero dovuto tuttavia pronunciarsi sui residui motivi che investivano la carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e la sua prescrizione, secondo quella che era la corretta e logica graduazione RAGIONE_SOCIALE difese svolte con l’atto di appello.
2.12 La statuizione contenuta nell’impugnata pronuncia di ritenere precluso l’esame del secondo, terzo e quarto motivo di appello dalla espressa rinuncia contenuta nelle conclusioni di parte appellante non è condivisibile in quanto la dichiarazione da parte degli appellanti di non volere più coltivare le proprie difese era condizionata all’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE cen sura contenute nel primo motivo che non è stato compiuto dalla Corte.
3 Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cpc e dell’art 29 l 366/1963 in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc ; si sostiene che l’ RAGIONE_SOCIALE non è soggetto istituzionalmente titolare del credito
né ha alcun potere di incasso ma la sua competenza è limitata alla verifica del calcolo dell’importi e alla certificazione RAGIONE_SOCIALE loro esatto.
3-1Il motivo è infondato.
3.1 Secondo quanto accertato dalla Corte veneziana l’RAGIONE_SOCIALE ha agito nella vicenda come soggetto attivo del rapporto sottoscrivendo, a mezzo del proprio Direttore, la prima richiesta di pagamento comunicata con nota prot. 4391-14 del 17.04.2014 e denominata «Interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione e costituzione in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219, 1310 e 2942 cod. civ. -Richiesta di Pagamento ». Tanto è sufficiente a dimostrare la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE essendosi la stessa qualificata titolare del credito dedotto in giudizio.
4 In accoglimento del primo, secondo e terzo motivo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente procedimento.
PQM
la Corte, accoglie il primo, secondo e terzo motivo, rigettato il quarto motivo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione cui demanda la statuizione RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2023