SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4883 2025 – N. R.G. 00005668 2021 DEPOSITO MINUTA 30 08 2025 PUBBLICAZIONE 02 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
così composta:
NOME COGNOME de RAGIONE_SOCIALE
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 5668 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell’anno 2021
tra
(cod. fisc.:
, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
E
(cod. fisc.:
, domiciliati presso l’avv. NOME COGNOME (cod. fisc.:
) (p.e.c.:
, che li rap-
presenta e difende per procura alle liti in calce all’atto di citazione in appello;
-appellanti-
e
cod. fisc.:
), e per essa la mandataria
cod. fisc.
)
-appellata contumace-
nonché
(cod. fisc.:
), e per essa la mandataria
(cod. fisc.
), in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOMEcod. fisc.:
), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti a RAGIONE_SOCIALE
rogito del notaio
di Verona del 22.9.2011 (rep. 68917;
racc. 19429), in atti;
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti bancari.
P.
P.
P.
P.
P.
che la ed hanno proposto appello avverso la sentenza n. 7543/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 30.4.2021, con la quale il giudice di prime cure, pronunciando sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo opposto n. 12020/2016 emesso in data 23.5.2016 proposta dagli odierni appellanti, l’ha rigettata, confermando il decreto opposto e condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali, oltr e accessori come per legge;
che nel presente giudizio di appello non si è costituita l’appellata mentre è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la e per essa la mandataria allegando di avere causa dalla titolare del credito appellata;
che, nel caso in esame, la terza intervenuta, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduce però un’autonoma pretesa di diritto conseguente all’essere divenuta – in buona sostanza – titolare del credito nei confronti degli appellanti portato dal decreto ingiuntivo opposto, ‘dovendosi dunque riconoscere ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre parti’ (così Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 455) (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 11.11.2024, n. 28907);
che, con le note di trattazione scritta depositate il 23.5.2025, parte appellante ha ‘rappresenta preliminarmente che vi sono delle trattative in corso, con la società cessionaria del credito , per un bonario componimento della lite e pertanto chie un rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni, n ecessario per il completo perfezionamento delle proposte di definizione’;
che, pertanto, all’udienza del 26.5.2025 del presente giudizio di appello, fissata per disporre la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 -quater del d.lgs. 4.3.2010, n. 28 (e successive integrazioni e modificazioni), la causa è stata rinviata all’udienza del 22.12.2025 per la verifica del conseguimento di un accordo bonario;
che, con atto depositato in data 20.6.2025, parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., notificato alla controparte costituita, nonché l’accettazione da parte di
quest’ultima, notificata a parte appellante a mezzo p.e.c. in data 20.6.2025, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge 13.12.2012, n. 247;
che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l’atto che la contiene non deve essere notificato all’appellato contumace, ai sensi del co. 2 dell’art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell’art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905);
che , pertanto, non è necessaria l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’appellata contumace, vale a dire della
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rinviene un’espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, ma al contempo: (a) l’art. 338 c.p.c. dispone come l’estinzione del procedimento d’appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata; (b) l’art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell’art. 306 c.p.c., dovendosi alt resì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l’art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d’appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che l’atto di rinuncia espressamente prevede l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio, mentre nessuna statuizione deve essere assunta tra la parte appellante e l’appellata contumace;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
dichiara l’estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 7543/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 30.4.2021;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la
ed
da un lato, e la
e per essa la mandataria
dall’altro;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la
ed
da un lato, e la
dall’altro.
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME