SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1679 2025 – N. R.G. 00000335 2024 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
R.G. 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, C.F. C.F.
appellante
e
TABLE
appellata
Conclusioni
per « Voglia l ‘ On.le Collegio Giudicante adito, considerata la volontà del Sig. di rinunciare al presente appello tanto alla luce dell ‘ intervento dell ‘ Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15130/2024 del 29.05.2024 quanto in considerazione delle ragioni già ampiamente dedotte in sede di note di trattazione scritta depositate in data 24.09.2025 e 25.02.2025, In Via principale dichiarare l ‘ integrale compensazione delle spese del presente giudizio ed in Via subordinata tanto del presente giudizio quanto del precedente primo grado di giudizio »;
per « Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, anche di natura istruttoria ed in accoglimento delle eccezioni svolte, respingere in via cautelare la domanda di sospensione dell ‘ efficacia esecutiva della sentenza impugnata; nel merito respingere le domande attrici – e quindi l ‘ Appello proposto – in quanto inammissibile, improcedibile, ed infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali » (così nelle note d’udienza del 24 febbraio 2025).
Rilevato
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1119 del 2023 del Tribunale di Lucca, che ne aveva respinto le domande volte a far rilevare la nullità delle clausole feneratizie contenute nel contratto di mutuo fondiario a tasso fisso, con ammortamento alla francese, stipulato con (in prosieguo -per indeterminatezza e violazione degli obblighi di trasparenza, per illegittima capitalizzazione degli interessi, per la loro usurarietà, per infedele indicazione del t.a.e.g./i. -nonché volte a ottenere il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in ragione dell’indebita percezione degli interessi. Alla reiezione si è accompagnata la condanna alla refusione delle spese processuali. Contr
L’appello è stato affidato ai motivi come di seguito sintetizzati:
con il primo si lamenta che il Tribunale non abbia ravvisato l’indeterminatezza della clausola feneratizia e il contrasto con gli obblighi di trasparenza in ragione del regime di capitalizzazione composta degli interessi;
con il secondo si lamenta il mancato riscontro dell’indebito anatocismo insito nell’ammortamento alla francese;
con il terzo si lamenta il mancato espletamento della c.t.u. funzionale alla determinazione dell’esatto dare -avere tra le parti in considerazione dei vizi dedotti.
Si è costituita in giudizio protestando la parziale inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame. Contr
Assegnati i termini di cui all ‘ art. 352 c.p.c. -nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis -precisate le conclusioni come in esergo, all ‘ esito dell ‘ udienza del 23 settembre 2025 -sostituita ai sensi dell ‘ art. 127ter c.p.c. -la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
Fin dalle note d’udienza depositate il 24 settembre 2024 ciò che è stato successivamente sempre ribadito e recepito nelle rassegnate conclusioni -il -a mezzo del proprio procuratore munito del relativo potere -ha rinunciato all’«atto di citazione in appello», al contempo chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Secondo la Corte di cassazione, «el giudizio di appello, la rinuncia all ‘ impugnazione da parte dell ‘ appellante equivale a rinuncia all ‘ azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell ‘ appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell ‘ art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, in massima).
Ne consegue, anzitutto, che deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, prescindendosi dalla mancata accettazione della rinuncia.
Quanto alle spese processuali, esse costituiscono l’unico profilo su cui residua contesa, atteso che, da un lato, «non ha aderito all’abbandono del giudizio a spese compensate non avendo trovato le parti un accordo sulle stesse» (cfr. note di sostitutive dell’udienza del 25 febbraio 2025) e, dall’altro, l’attività difensiva del successiva alla rinuncia si è concentrata sulla richiesta di compensazione. Contr Contr
Quest’ultima, tuttavia, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’integrazione degli estremi per accordarla, non può essere disposta alla luce del precedente giurisprudenziale citato, che ha ravvisato nell’art. 306 c.p.c. -per il quale «il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti» -operante anche nella fattispecie in esame, una regola «che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, cit., in motivazione).
Tantomeno può essere modificato il regime delle spese di lite sancito all’esito del giudizio di primo grado, a tanto bastando il rilievo che la rinuncia all’impugnazione «determina, per il disposto dell’articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata» (Cass. n. 5250 del 2018, cit., in motivazione), anche quanto alla statuizione sulle spese.
In conclusione, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con spese processuali relative al presente grado di giudizio, a carico del liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri
minimi relativi alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L’intestata Corte d’appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
liquida le spese processuali, relative al presente grado di giudizio e dovute da in complessivi euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME