Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
sul ricorso 27131/2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 814/2021 depositata il 14/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 814/2021 del 14.4.2021 la Corte di appello di Bologna, preso atto che l’impugnante aveva rinunciato al gravame in data 17.11.2020, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ed in applicazione analogica dell’art. 306, comma 4, cod. proc. civ., ha proceduto a liquidare le spese dovute alla parte resistente in euro 6000,00 oltre accessori.
Avverso detta decisione ricorre ora il rinunciante con un solo motivo al quale resiste con controricorso la parte intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante denuncia la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. poiché la Corte di appello, dichiarando l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all’impugnazione, non aveva pure disposto la compensazione delle spese di lite quantunque in ragione della pronuncia delle SS.UU. 19597/2020 fosse intervenuto un mutamento della giurisprudenza in materia di tassi di interessi usurari da rendere infondati i motivi posti a fondamento della dispiegata opposizione.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte spiegato che «in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula,
rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» ( ex plurimis , Cass., Sez. III-VI, 17/10/2017, n. 24502).
La decisione adottata dalla Corte di appello che, malgrado la rinuncia dell’impugnazione fosse motivata, per quanto asserisce la ricorrente, con il richiamato revirement giurisprudenziale, ha ritenuto, comunque, di procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte appellata non è perciò sindacabile in questa sede, onde il motivo deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29 gennaio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME