Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1198 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
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SENTENZA
sul ricorso 11909/2018 proposto da:
NOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
COGNOME NOME;
contro
– intimato –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, da cui è difeso per legge;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 123/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 2/3/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 17/5/2022 da Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2/3/2017 la Corte d’Appello di Potenza, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. NOME COGNOME e in conseguente parzial riforma RAGIONE_SOCIALEa pronunzia Trib. Potenza 4/4/2014, ha -per quanto ancora d’interesse- dichiarato la nullità di tale sentenza «per violazione del prin del contraddittorio, con riferimento al rapporto instaurato nei confron COGNOME NOMENOME quale erede di COGNOME NOME», rimettendo la causa al pri giudice ex art. 354 c.p.c.
Ha per il resto rigettato il gravame interposto dal sig. NOME COGNOME relazione alla suindicata pronunzia, di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda dal medesimo proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di cessazion RAGIONE_SOCIALE‘«abuso posto in essere dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che, con ordinanza … notificata il 5/4/1993, aveva ordinato al ricorrente di lasciare l’a gestito dal RAGIONE_SOCIALE, originariamente con destinazione specifica ad uso casello di RAGIONE_SOCIALE», asseritamente «da olt vent’anni assegnato al ricorrente ad uso abitazione, con una concessione di durata triennale, per il canone annuo di £ 660.000, tacitamente rinnovatasi ne tempo».
Avverso la suindicata pronunzia RAGIONE_SOCIALEa corte di merito la COGNOME COGNOME ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Già chiamata all’udienza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sesta Sezione civile di questa Corte del 12/4/2019, la causa -ritenutosi il ricorso tempestivo- è stata rinv alla pubblica udienza.
Con conclusioni scritte del 2/5/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 102, 307 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° 3 e 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito l’abbia erroneamente ritenut passivamente legittimata, pur avendo «da oltre dieci anni rinunciat all’eredità» del marito, come l’«RAGIONE_SOCIALE … doveva sapere, con l ordinaria diligenza, attraverso la consultazione del registro d successioni».
Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha dichiarato l’estinzione del procedimento all’esito RAGIONE_SOCIALEa riassunzione del giudizio effett solamente nei suoi confronti, passivamente non legittimata, e non anche di altro chiamato all’eredità o erede effettivo legittimato passivo.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte di merito nell’impugnata sentenz secondo cui «ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta instaurazione del rapporto processuale rileva che con il verbale pubblico del 20/6/1996, COGNOME NOME rinuncia all’eredità di COGNOME NOMENOME manca, tuttavia, la prova che tale atto si anche trascritto prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione, al fine di r
opponibile ai terzi», l’odierna ricorrente lamenta che «l’Amminist conosceva attraverso lo stato di famiglia i nominativi di tutti i ch eredità e doveva sapere, con la ordinaria diligenza, attraverso la cons del registro RAGIONE_SOCIALEe successioni, che la COGNOME aveva da oltre rinunciato alla eredità», sicché la «menzione in sentenza … RAGIONE_SOCIALEa trascrizione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia, come circostanza di inopponibilità, è refuso, perché mancando nell’asse beni immobili, alcuna trascrizione essere effettuata».
Orbene, a tale stregua la statuizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza è invero dalla medesima non ( quantomeno idoneamente ) censurata, in rag del difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa mossa doglianza laddove, sostanzian trattarsi essa di un mero «refuso» in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza «ne beni immobili», si fonda su un presupposto la cui verifica r accertamenti di fatto invero preclusi in questa sede di legittimità, atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, lo famiglia», il «registro RAGIONE_SOCIALEe successioni» ) invero non debi riportati -per la parte strettamente d’interesse in questa sede- nel violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 36 10 co. n. 6, c.p.c.
Né può per altro verso sottacersi che l’odierna ricorrente c cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per essersi asserit verificata l’estinzione del giudizio senza invero indicare se, dov quando abbia tempestivamente sollevato nel giudizio di merito la re tr 2 mAik GLYPH u s2- Q- €42-0v4 GLYPH ‘ut – A GLYPH vf GLYPH -() 14 ik2 eccezione. (‘ , 2
All’inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto de ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favor del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte ttlrEnaig – iT ricorso tazt -rnmissittlia. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.400,00 oltre a spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ulteriore import titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del com bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 17/5/2022
Corte di Cassazione – copia non ufficiale