Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19811 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20751/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’institore p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2414/20, depositata il
19 maggio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice dei lavori di costruzione di tre sottovia nei Comuni di San Sostene, Sant’Andrea dello Jonio e Badolato (CZ), convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare, in qualità di committente, al pagamento di Euro 1.600.000,00, a titolo di maggiori oneri sopportati per l’esecuzione dei lavori.
Premesso che nel corso dei lavori, affidati con contratto del 23 marzo 2009, si erano rese necessarie varianti progettuali, a seguito delle quali erano stati stipulati due atti modificativi ed integrativi, sottoscritti rispettivamente nel mese di giugno 2010 e l’11 febbraio 2011, con cui erano stati prorogati i termini di ultimazione ed era stato accresciuto il corrispettivo dell’appalto, riferì di aver formulato le proprie riserve inerenti allo stato di avanzamento dei lavori n. 18, iscrivendole nel registro di contabilità il 26 aprile 2011.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, e resistette alla domanda, sostenendo che le riserve erano state iscritte tardivamente ed erano state comunque rinunciate con gli atti modificativi; eccepì inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, in riferimento alla riserva n. 6, affermando che i lavori erano stati commissionati all’appaltatrice dal RAGIONE_SOCIALE di San Sostene, e chiedendo di essere autorizzato a chiamarlo in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituì il RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.1. Con sentenza del 22 novembre 2016, il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
L’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 19 maggio 2020.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che la riserva n. 1, avente ad oggetto gli oneri sostenuti dall’appaltatrice per la maggior durata dei lavori, fosse stata rinunciata con gli atti modificativi ed integrativi, con cui
le parti avevano concordemente prorogato i termini per l’ultimazione dei lavori ed accresciuto l’importo del corrispettivo, e l’appaltatrice aveva rinunciato espressamente a qualsiasi riserva, eccezione e rivendicazione connessa ai lavori già eseguiti. Precisato che il secondo atto integrativo era stato stipulato quando si era già verificata l’alluvione che aveva determinato i maggiori oneri, ha rilevato che la proroga era stata concordata unitamente alla modifica dei lavori e dei costi, escludendo pertanto la possibilità di far valere il pregiudizio allegato, derivante proprio dalla protrazione dei lavori.
In ordine alla riserva n. 6, avente ad oggetto i lavori conseguenti alla riprogettazione delle opere di drenaggio a monte del sottovia del RAGIONE_SOCIALE di San Sostene, resa necessaria da eventi alluvionali, ha ritenuto condivisibile l’operato del c.t.u. nominato in primo grado, che non aveva tenuto conto di un terzo atto modificativo stipulato tra le parti, in quanto non indicato nell’atto di citazione e comunque riguardante pretese anteriori alla sua stipulazione, ed aveva ritenuto superfluo un sopralluogo, poiché il quesito postogli non riguardava il profilo idrogeologico. Ha affermato comunque che i danni derivanti dall’alluvione non potevano essere posti a carico della committente, ai sensi dell’art. 29 delle condizioni generali di contratto, che ne escludevano la responsabilità per i danni subìti dall’appaltatrice nell’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore.
La Corte ha ritenuto altresì infondata la domanda di riconoscimento degl’interessi previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oggetto della riserva n. 5, rilevando che quest’ultima non conteneva alcun riferimento alla mora della committente, mentre ha ritenuto inammissibili le censure riguardanti il rigetto della richiesta formulata con la riserva n. 7, avente ad oggetto lavori eseguiti per il RAGIONE_SOCIALE di San Sostene, osservando che l’appellante non aveva svolto argomentazioni idonee a confutare il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado, ma si era limitata ad invocare il parere favorevole del collaudatore in corso d’opera.
Ha confermato infine la condanna dell’attrice al pagamento delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE di San Sostene, rilevando che la chiamata in causa si era resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attrice, rivelatesi poi infondate.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorsi, anch’essi illustrati con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che con gli atti modificativi essa appaltatrice avesse rinunciato a qualsiasi riserva, senza considerare che tale rinuncia era limitata ai danni maturati fino alla data di sottoscrizione dei predetti atti. Premesso infatti che i danni di cui alla riserva n. 1 avevano potuto essere individuati e quantificati soltanto a seguito dell’alluvione verificatasi nei mesi di gennaio-febbraio 2011, che aveva compromesso le opere di drenaggio a monte del sottovia, facendo emergere carenze progettuali tali da imporre la riprogettazione e il rifacimento delle opere, sostiene che la riserva era stata tempestivamente formulata nel SAL n. 18, emesso il 26 aprile 2011, quale primo atto idoneo a riceverla, ed esplicitata nei quindici giorni successivi. Aggiunge che sul relativo importo avrebbero dovuto essere riconosciuti gl’interessi di cui al d.lgs. n. 231 de 2002, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista dal contratto, non risultando necessario alcun atto di costituzione in mora.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per difetto o apparenza della motivazione, nella parte in cui ha recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u., senza tenere conto del collegamento esistente tra il profilo idrogeologico e le indagini peritali. Premesso che, nel ritenere superfluo il sopralluogo, il c.t.u. non aveva tenuto conto dell’ordine di servizio n. 97 del 18 novembre 2011, da cui emergeva che l’alluvione aveva provocato ingenti danni, per la cui riparazione si era reso necessario un aumento del corrispettivo dell’appalto, afferma che lo svolgimento dei fatti avrebbe consentito di accertare la tempestività dell’iscrizione della riserva, in relazione al momento in cui erano emerse le carenze progettuali, che avrebbero potuto
essere verificate soltanto attraverso un sopralluogo. Aggiunge che, nel dichiarare inammissibili le censure riguardanti la riserva n. 7, la sentenza impugnata ha esaminato il merito della questione, senza risolvere preliminarmente la questione concernente l’individuazione del legittimato passivo.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver posto a carico di essa attrice le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa, senza che fosse stata delibata la fondatezza della domanda di manleva proposta dalla convenuta.
Il primo motivo, riguardante la portata della rinuncia contenuta negli atti modificativi e integrativi stipulati tra le parti nel mese di giugno 2010 e l’11 febbraio 2011, è inammissibile, per difetto di specificità ed in quanto, in parte, meritale.
In quanto volte a sostenere che la rinuncia a qualsiasi riserva, eccezione e rivendicazione diretta ad ottenere maggiori oneri, danni e pregiudizi ricollegabili direttamente o indirettamente ai lavori già eseguiti, contenuta nei predetti atti, non si estendeva ai danni riportati in epoca successiva, cagionati da una carenza progettuale emersa solo a seguito dell’ultima alluvione, verificatasi a gennaio-febbraio 2011, le censure proposte dalla ricorrente attengono infatti all’interpretazione dei predetti atti. Tale operazione, traducendosi nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, costituisce, com’è noto, un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale oppure per illogicità o incongruenza della motivazione (cfr. Cass., Sez. lav., 4/04/2022, n. 10745; Cass., Sez. III, 14/07/ 2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465): nella specie, peraltro, il primo vizio non risulta in alcun modo dedotto, mentre l’allegazione del secondo si risolve nella mera insistenza sull’omessa valutazione dell’incidenza dell’evento alluvionale verificatosi a gennaio-febbraio 2011, che, oltre a non essere stata affatto trascurata dalla sentenza impugnata, non può ritenersi idonea a giustificare un riesame dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, non essendo riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., il quale, contemplando esclusivamente l’omesso esame di elementi fattuali, non è ri-
feribile a una questione di valutazione, come quella riguardante l’interpretazione del contratto (cfr. Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20718; Cass., Sez. III, 8/03/2017, n. 5795). La denuncia dell’illogicità o dell’incongruenza della motivazione postula d’altronde la precisa indicazione dei punti della sentenza impugnata in ordine ai quali s’invoca il controllo del Giudice di legittimità, nonché delle lacune argomentative in cui è incorso il giudice di merito o degli elementi di giudizio cui è stato attribuito un significato estraneo al senso comune, o ancora delle considerazioni inficiate da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano dal percorso logico seguito dalla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. II, 3/09/2010, n. 19044; Cass., Sez. I, 22/02/2007, n. 4178): tali indicazioni risultano nella specie completamente assenti, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sulla propria lettura degli atti modificativi e integrativi, in tal modo sollecitandone una nuova valutazione, non consentita al Giudice di legittimità, al quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell’art. 54, comma primo, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547).
5. E’ parimenti inammissibile il secondo motivo, avente ad oggetto i maggiori oneri conseguenti alla riprogettazione delle opere di drenaggio e i lavori eseguiti per il RAGIONE_SOCIALE.
Ai fini del rigetto della domanda di cui alla riserva n. 6, la sentenza impugnata non si è infatti limitata a confermare l’esclusione della necessità del sopralluogo, in quanto finalizzato all’effettuazione di un’indagine non compresa nel quesito posto al c.t.u. ed estranea all’oggetto del giudizio, riguardante soltanto le pretese anteriori alla sottoscrizione del terzo atto modificativo dell’appalto, ma ha escluso anche la responsabilità della committente per i danni cagionati da eventi alluvionali, richiamando l’art. 29 delle condizioni
generali di contratto: la statuizione impugnata trova pertanto fondamento in due distinte rationes decidendi , autonomamente idonee a giustificarla sul piano logico e giuridico, la seconda delle quali è rimasta incensurata in questa sede, con la conseguenza che la ricorrente difetta d’interesse ad impugnare la prima, il cui annullamento non potrebbe comportare in nessun caso la cassazione della sentenza impugnata, stante l’intervenuta definitività della prima (cfr. Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez. III, 14/02/2012, n. 2108; Cass., Sez. I, 21/10/2005, n. 20454).
Quanto alla domanda di cui alla riserva n. 7, la Corte d’appello, nel disattendere le censure mosse alla sentenza di primo grado, non ha in alcun modo esaminato la questione concernente il parere positivo rilasciato dal collaudatore in corso d’opera, ma si è limitata a dare atto della genericità del motivo di appello, in quanto non recante argomentazioni idonee a confutare l’osservazione del Tribunale, secondo cui la documentazione prodotta non risultava sufficiente a individuare il soggetto committente ed a fornire la prova dell’ordine di esecuzione dei lavori, nonché della contrattualizzazione e dell’esecuzione degli stessi: nella parte riguardante la predetta riserva, il motivo di ricorso non attinge pertanto la ratio decidendi della statuizione impugnata, che in quanto consistente in un rilievo di carattere pregiudiziale, idoneo a giustificare la dichiarazione d’inammissibilità del motivo di appello, ha comportato l’assorbimento della questione di merito sollevata con il medesimo motivo.
E’ infondato il terzo motivo, riguardante la condanna dell’attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal RAGIONE_SOCIALE, chiamato in causa dalla convenuta.
Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha richiamato il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in forza del principio di causazione (che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite), il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto resta a carico di quest’ultimo soltanto nel caso in cui la sua iniziativa sia configurabile come esercizio abusivo del diritto di difesa, essendosi rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, mentre ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in
relazione alle tesi sostenute dall’attore e le stesse siano risultate infondate, dev’essere posto a carico dell’attore, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che l’attore non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10364; Cass., Sez. VI, 1/ 07/2021, n. 18710; Cass., Sez. III, 6/12/2019, n. 31889).
Nella specie, l a Corte d’appello ha ritenuto che la domanda proposta dalla attrice RAGIONE_SOCIALE nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE, che aveva comportato la chiamata in causa del terzo RAGIONE_SOCIALE di San Sostene, era inammissibile, non avendo l’attrice come detto -confutato le argomentazioni del primo giudice, che aveva ritenuto la domanda infondata. Il che ha giustificato la condanna dell’attrice al rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato, in forza dei principi suesposti.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26/03/2024