Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35956 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35956 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21485/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 92/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Su ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Salerno ingiungeva a NOME COGNOME la restituzione di somme che erano state allo stesso versate quale messo notificatore per un importo complessivo di euro 11.391,12.
Avverso la suddetta ingiunzione il COGNOME proponeva opposizione, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa quale deduceva che: a) aveva intrapreso alcuni giudizi davanti al giudice di pace di Roccadaspide per vedersi riconosciuti dei compensi come messo notificatore e di aver ottenuto sentenze di accoglimento; b) dopo le pronunce, non aveva mai rinunciato alle somme contenute nei titoli giudiziali; c) in ogni caso, una rinuncia necessitava RAGIONE_SOCIALEa firma RAGIONE_SOCIALEa parte, nonché di quella dei due difensori, e non era dato comprendere la ragione per la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito il pagamento; d) la somma in concreto ricevuta era pari ad euro 7934,91 euro (cioè di importo inferiore a quello ingiunto).
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e la conferma del decreto opposto. In particolare, faceva presente che: a) non aveva coltivato i giudizi proprio per la intervenuta valida rinuncia ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEe sentenze; b) il COGNOME aveva tuttavia portato ad esecuzione le sentenze stesse; c) la richiesta di restituzione non aveva avuto effetto.
Il giudice di primo grado: dapprima, con sentenza non definitiva n. 5108/2016, accoglieva parzialmente l’opposizione – (sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti argomentazioni: il COGNOME aveva ottenuto sentenze di accoglimento, ma successivamente dapprima aveva rinunciato e poi aveva richiesto il pagamento nonostante si fosse formato il giudicato in relazione alle sentenze; agli atti vi era la raccomandata contenente la rinuncia, che, avuto riguardo al suo tenore, costituiva rinuncia agli atti dei giudizi di appello e rinuncia al diritto sostanziale; non era necessaria la sottoscrizione dei difensori; anche la sola rinuncia alla domanda non richiedeva l’adozione di misure particolari;
l’attestazione del ministero aveva indubbia valenza processuale ed era stata genericamente contestate; la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme che erano state erogate al difensore antistatario riguardava soltanto il rapporto tra la parte ed il difensore) – e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del processo al fine di quantificare le somme, che erano state versate direttamente al COGNOME; poi, con sentenza definitiva n. 2651/2017, accoglieva la domanda monitoria in relazione alle somme che il COGNOME aveva dichiarato di aver ricevuto, disponendo, che per la parte restante (attribuita al difensore), la richiesta di restituzione andava indirizzata nei confronti del difensore medesimo.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il COGNOME, affermando che la rinuncia, per essere valida, avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dai suoi difensori ed avrebbe dovuto essere accettata anche dalla controparte. Aggiungeva che dal fatto che il RAGIONE_SOCIALE aveva adempiuto la prestazione dopo la rinuncia si sarebbe dovuto evincere che essa era inefficace.
Ritualmente costituitosi, il RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello con conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 92/2021 ritenuta dirimente la questione RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di rinuncia in atti -rigettava l’appello, confermando le sentenze impugnate e condannando parte appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali relative al grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 306 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 primo
comma nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione del 25 gennaio 2005 fosse quanto meno una rinuncia all’azione.
Il motivo è inammissibile.
Invero, la corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, in quanto ha interpretato la dichiarazione 25 gennaio 2005, il cui contenuto ha riportato (precisando che <>), quale rinuncia agli atti del giudizio (che richiede l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa controparte) e quale rinuncia all’azione (che, per la sua efficacia, non richiede particolari forme, come precisato anche da Cass. n. 1386/2020). Ed ha aggiunto che, non risultando l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa controparte, la dichiarazione per cui è causa fosse valida ed efficace come rinuncia all’azione e, in quanto tale, aveva giustificato la richiesta di restituzione da parte del RAGIONE_SOCIALE e la successiva ingiunzione di pagamento.
Orbene, il ricorrente con il motivo di ricorso, argomentando sull’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione quale rinuncia agli atti, non attinge detta ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, così incorrendo nella rilevata inammissibilità.
L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante il fatto che lo stesso, da un lato, non risulti essere stato notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; e, dall’altro, risulti essere stato notificato all’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Salerno (mentre avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per giurisprudenza consolidata: per tutte, v. Cass. Sez. U. 608/2015). Invero, nel giudizio di cassazione, come precisato dalle Sezioni Unite (fin dall’ord. n. 6826/2010), il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di
litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.
All ‘ inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma segue la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023, nella camera di