Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27697 Anno 2025
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8400/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 476/2024, depositata il 19 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso affidato a due motivi, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica in data 19 febbraio 2024, che, in sede di riassunzione a seguito dell ‘ ordinanza di questa Suprema Corte, Terza Sezione civile, n. 21977/2022, provvedendo sul gravame proposto da NOME COGNOME (accogliendone la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di NOME COGNOME per danni al proprio immobile), disponeva – per quanto interessa in questa sede – la compensazione integrale delle ‘spese processuali di tutti i gradi e fasi del giudizio fra le parti NOME COGNOME/RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME … nei confronti di NOME e NOME COGNOME‘.
-La Corte territoriale, a fondamento della decisione riguardante la regolazione delle spese di lite, riteneva che potessero essere confermate, anche in sede di rinvio, ‘le motivazioni addotte sul punto dai giudici che hanno precedentemente esaminato il merito della causa’ e che, pertanto, permanessero ‘i giusti motivi per compensare integralmente’ le spese di lite tra il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME da una parte, il COGNOME e il COGNOME dall ‘altra, ‘dal momento che la CTU ha confermato ed accertato la sussistenza dei danni nell ‘ immobile dell ‘ attore NOME, cagionati dai lavori effettuati nell ‘ appartamento del COGNOME dalle imprese sopra indicate, con la direzione lavori affidata all ‘ AVV_NOTAIO, ma l ‘ esperto nominato non è stato in grado di identificare il soggetto o i soggetti responsabili tra le imprese coinvolte’.
-Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
-Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo -riferito alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado – è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 306, quarto comma, c.p.c. nonché la nullità della sentenza per ‘carenza di motivazione reale’ in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
I ricorrenti lamentano, anzitutto, che la Corte territoriale avrebbe errato a disporre l ‘ integrale compensazione in quanto sia il COGNOME che il COGNOME avevano esplicitamente rinunciato alle domande proposte nei confronti di essi chiamati in causa, dallo stesso COGNOME, a titolo di garanzia impropria.
In particolare, il COGNOME aveva dapprima esteso la domanda risarcitoria nei confronti del COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE, ‘escludendo espressamente l’ estensione della domanda nei confronti dell ‘AVV_NOTAIO COGNOME‘, per poi rinunciare, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, anche alle domande estese nei confronti delle anzidette parti chiamate in causa dal COGNOME.
Quanto alla posizione del COGNOME, sostengono i ricorrenti che questi aveva rinunciato ‘già nel corso del giudizio di primo grado alle domande di manleva proposte contro RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME‘.
Inoltre, i ricorrenti assumono che la sentenza di appello sarebbe comunque errata in ragione dell ‘assenza di una ‘reale motivazione’, poiché non sarebbe ‘affatto vero’ quanto ritenuto dalla Corte territoriale circa il tenore delle precedenti decisioni dei
giudici di merito sulla compensazione delle spese, le quali non troverebbero fondamento nell ‘ assunto fatto proprio dal giudice di appello, ossia che, secondo quanto accertato dalla CTU in ordine alla sussistenza dei danni lamentati dal NOME, sarebbero esse parti chiamate in causa le imprese coinvolte tra i soggetti non identificati come responsabili di detti danni.
I ricorrenti sostengono, infine, che la Corte territoriale non avrebbe neppure dato conto delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ per disporre l ‘ integrale compensazione delle spese e, in ogni caso, avrebbe offerto una motivazione affatto illogica, contrastante con la piana constatazione che proprio l ‘ impossibilità di identificare il soggetto responsabile costituiva il presupposto del rigetto della domanda attorea e, quindi, ‘il presupposto della condanna alle spese di lite ai sensi dell ‘art. 91 c.p.c.’.
2. – Con il secondo motivo -riferito: quanto al COGNOME alla regolamentazione delle spese di lite ‘di tutti i gradi del giudizio successivi al primo’; quanto al COGNOME alla regolamentazione delle spese di lite ‘del giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c.’ – si denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 306, quarto comma, c.p.c. nonché la nullità della sentenza per ‘carenza di motivazione reale’ in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
I ricorrenti -premesso che il COGNOME, pur avendo rinunciato in primo grado alle domande risarcitorie nei confronti dei chiamati in causa, le ha poi riproposte nei successivi gradi di giudizio, mentre il COGNOME dopo la rinuncia in primo grado ha riproposto le domande di manleva nel solo giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. -lamentano, anzitutto, che sarebbe contrastante con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e palesemente illogica la motivazione del giudice di appello sulla ‘compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui il rigetto delle domande avversarie è dipeso dalla loro
inammissibilità (e non da questioni attinenti al merito della controversia)’, derivante dalla anzidetta rinuncia alle domande inizialmente proposte.
Inoltre, l ‘ apparenza della motivazione resa dalla Corte territoriale deriverebbe dalle medesime ulteriori ragioni evidenziate con il primo motivo di ricorso.
-I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono fondati, sussistendo, in via assorbente dell ‘ esame anche di ogni altra censura, la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 306, quarto comma, c.p.c.
3.1. – Come posto in evidenza nel ricorso e in coerenza con la documentazione con esso depositata ai sensi dell ‘ art. 369 c.p.c. (segnatamente: sentenza del Tribunale di Milano n. 8008/2017, atto di appello di NOME COGNOME, sentenza della Corte di appello di Milano n. 4699/2018 e ordinanza di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, n. 21977/2022), vengono in rilievo, e trovano riscontro, i seguenti fatti processuali: a ) NOME COGNOME, convenuto in giudizio da NOME COGNOME per il risarcimento dei danni patiti all ‘ immobile di sua proprietà, chiamava in causa a titolo di manleva, tra gli altri, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, che si costituivano in giudizio; b ) NOME COGNOME, all ‘ udienza del 3 marzo 2015, estendeva la domanda risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, escludendo espressamente l ‘ estensione della domanda nei confronti dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME; c ) il COGNOME, in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, rinunciava, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, alla domanda risarcitoria originariamente estesa; d ) il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8008/2017, di rigetto delle pretese attoree, dava atto che le domande originariamente estese nei confronti del COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE erano state rinunciate e che era stata espressamente esclusa l ‘ estensione anzidetta nei confronti del
COGNOME; e ) in sede di appello, il COGNOME concludeva per l ‘accoglimento delle ‘domande formulate in primo grado, come automaticamente estese, per i motivi di cui in narrativa, alle parti terze chiamate in solido fra loro’ , mentre il COGNOME concludeva per il rigetto del gravame e dispiegava appello incidentale condizionato per sentir escludere la propria responsabilità ove accertata nei confronti della terza chiamata RAGIONE_SOCIALE; f ) la Corte di appello di Milano, nel rigettare il gravame del NOME con la sentenza n. 4699/2018, dava atto della rinuncia, in primo grado, dello stesso appellante NOME alle domande originariamente estese nei confronti degli anzidetti terzi chiamati ed escludeva di potersi pronunciare sulla responsabilità per danni del NOME non avendo l ‘ attore esteso nei suoi confronti la pretesa risarcitoria; g ) in sede di legittimità, questa Suprema Corte, Terza Sezione civile, con l ‘ ordinanza n. 21977/2022, accoglieva il primo motivo di ricorso del NOME in punto di responsabilità risarcitoria del COGNOME ai sensi dell ‘ art. 2051 c.c. e dichiarava inammissibile ‘per estraneità alla ratio decidendi ‘ la censura (veicolata con il terzo motivo di ricorso) che lamentava l ‘ erronea decisione della Corte territoriale in ordine alla mancata automatica estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti di tutti i chiamati in causa, ‘ivi compreso il direttore dei lavori’, e non solo d i RAGIONE_SOCIALE; g.1 ) a tal riguardo, nell’ordinanza si osservava che: l ‘ estensione automatica della domanda al terzo chiamato ‘si verifica salvo che l’ attore dichiari espressamente di rinunciare all ‘estensione o alla domanda’; nella specie la Corte d ‘appello aveva affermato che ‘la domanda originariamente estesa da parte attrice veniva rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, così insistendo l ‘ attore nella richiesta di condanna unicamente nei confronti di COGNOME e NOME‘; il
‘ricorrente tuttavia non censura tale affermazione, sicché deve concludersi che correttamente la Corte d ‘ appello non ha preso in esame le domande espressamente rinunciate’.
3.2. – Alla luce di quanto evidenziato, emerge dunque che, all ‘ esito della ordinanza n. 21977/2022, si è formato il giudicato sulla rinuncia del COGNOME, espressa in primo grado, relativa alle domande risarcitorie nei confronti dei terzi chiamati COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e dello stesso COGNOME, nei cui confronti vi era stata rinuncia ad estendere la domanda risarcitoria di danni.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato da questo giudice di legittimità (tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 5250/2018), secondo cui la rinuncia all ‘ azione (come nella specie), diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l ‘ accettazione della controparte, estingue l ‘ azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l ‘ efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell ‘ art. 306, comma quarto, c.p.c. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.
Principio che, dunque, è stato violato dalla Corte territoriale la quale, in una situazione di rinuncia all ‘ azione da parte dell ‘ attore, ha comunque provveduto alla compensazione integrale delle spese dell ‘ intero giudizio tra lo stesso NOME e gli anzidetti terzi responsabili.
-Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa sezione e diversa composizione – non sussistendo i presupposti per aderire alla richiesta dei ricorrenti di designare altra Corte d ‘ appello per il giudizio di rinvio ex art. 372
c.p.c. -, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione con rinvio alla Corte di appello di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME