Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34776 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6178/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
-intimati-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1844/2021 depositata il 27/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
1. La Società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con 6 motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Genova che, con sentenza n. 1844/2021 del 25 luglio 2021, ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al signor NOME COGNOME le somme indebitamente versate per il servizio di depurazione.
1.1. Resiste con controricorso il COGNOME.
Considerato che:
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
In data 14 giugno 2024 la società ricorrente, tramite l’avvocato COGNOME, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell’ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza