Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34548 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13902/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e NOME COGNOME, domiciliati in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti-
nonchè sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME e NOME COGNOME, domiciliati in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3022/2020, depositata il 23/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1. -Con ricorso affidato a cinque motivi, la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 23 novembre 2020, che ne rigettava il gravame principale, unitamente a quello incidentale degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta sia la domanda della anzidetta società volta ad ottenere, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, il risarcimento danni da responsabilità professionale, sia la domanda
riconvenzionale dei convenuti avvocati per conseguire il compenso per l’attività professionale svolta.
-Hanno resistito con congiunto controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché, con separato controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE, originariamente evocata in giudizio a titolo di manleva dai convenuti COGNOME e COGNOME.
I controricorrenti COGNOME e COGNOME hanno, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, avverso il quale ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
-In data 7 giugno 2022 la RAGIONE_SOCIALE ha notificato alle controparti atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che ha depositato in pari data.
Sia NOME COGNOME e NOME COGNOME (con atto depositato il 13 settembre 2023), che l’RAGIONE_SOCIALE (con atto depositato il 13 giugno 2022) hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione; con e-mail in data 27 settembre 2023, il difensore dei ricorrenti incidentali (AVV_NOTAIO) ha precisato , altresì, che l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ‘ deve intendersi anche quale Rinuncia al ricorso incidentale non condizionato depositato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
– Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia sia al ricorso principale, che a quello incidentale.
Prima dell’adunanza in camera di consiglio è stato, infatti, depositato atto con il quale la società ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, con compensazione delle spese del giudizio.
La rinuncia è stata personalmente accettata da tutte le parti controricorrenti e i ricorrenti incidentali hanno altresì precisato che
l’accettazione è da intendersi anche quale rinuncia al ricorso incidentale.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza