Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35951 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4353/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 5115/2019 depositata il 18/11/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
1. –RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione in un unico mezzo, articolato in tre censure, la sentenza indicata in epigrafe,
con cui la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello da essa proposto contro la sentenza di primo grado che aveva escluso la natura privilegiata del credito vantato nei confronti del Concordato in continuità aziendale della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, omologato, il quale ha resistito con controricorso;
2. -in data 24/10/2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, sottoscritto personalmente dal legale rappresentante, che il controricorrente ha provveduto ad accettare con atto del 25/10/2023.
Considerato che
3. -sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l’intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
4. -in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/11/2023.