Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35261 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31678/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI n. 1635/2018 depositata il 26/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
I ricorrenti espongono di essere stati fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei quali la banca ha ottenuto ingiunzione di pagamento per la somma di lire 97.000.000 quale saldo debitore portato da un conto anticipo fatture e da un conto corrente, cui essi hanno proposto opposizione, unitamente alla società RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti condannandoli al pagamento di una minor somma. I ricorrenti hanno proposto appello che è stato parzialmente accolto, rideterminando il saldo debitore del conto corrente ordinario nonché il saldo del conto anticipi e di conseguenza condannando i fideiussori a pagare le somme sopra indicate nei limiti della fideiussione prestata sino alla concorrenza di euro 51.645,00. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i due fideiussori, affidandosi a tre motivi.
Si è costituita con controricorso RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE). Fissata l’udienza di trattazione, il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, rilevando che, nelle more del giudizio , è venuto meno l’interesse ad agire, avendo raggiunto una bonaria composizione della controversia e che di conseguenza la sig.ra COGNOME NOME, anche per conto del de cuius marito COGNOME NOME, dichiara di voler rinunciare, come in effetti rinuncia agli atti del giudizio. La controricorrente ha depositato atto di adesione alla rinunzia dichiarando che tra le parti è intervenuta una transazione peraltro già eseguita; entrambe le parti hanno chiesto concordatamente la compensazione delle spese di giudizio.
Il giudizio è pertanto da dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 391 cpc disponendosi la compensazione delle spese come richiesto dalle parti. Nulla sul contributo unificato, posto che in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( Cass. n. 23175 del 12/11/2015)
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa interamente tra le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18/10/2023.