Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30143 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30143 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 27238/22 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 15 settembre 2022 n. 6741 e la sentenza del Tribunale di Roma 4 novembre 2020 n. 15456; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina – Rinuncia
ricerca scientifica, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1990;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 4.11.2020 n. 15456 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con ordinanza 15.9. 2022 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 bis c.p.c…
Sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza d’appello sono state impugnate per cassazione dai soccombenti, con ricorso unitario.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato.
Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio.
2. Sulle spese.
La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrenti il 15 settembre, tre giorni prima RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
La rinuncia dunque non ha potuto avere l’effetto di sollevare la controparte dall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, e di tenersi pronta a depositare le proprie.
2.1. Per questa ragione il Collegio -una volta richiamato il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c., il quale, in presenza di rinuncia non accettata prevede che la Corte possa pronunciare sulle spese – ritiene che la rinuncia al ricorso non giustifichi, nonostante il positivo apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa desistenza dal giudizio dei ricorrenti, che la Corte si astenga dal pronunciare sulle spese, facoltà speciale all’interno del sistema RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sulle spese, che è sottesa dal ‘ può ‘ di cui alla citata norma, bensì solo una compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, non già integrale, ma soltanto nella misura di tre quarti, oltre ad evitare ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (ed in disparte la sottrazione al raddoppio del contributo unificato).
2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in questa materia ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01); princìpi risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
2.3. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,8 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. NOME COGNOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.
2.4. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degl i ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni (ad es., quella conseguita da NOME COGNOME) si concluse nel 1989 , al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentasei anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 79.392,31 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1989 pari a 2,430);
euro 114.427,92 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1989 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 79.392,31 di rivalutazione, più euro 114.427,92 di interessi, ovvero euro 249.339,33.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 520.000 euro.
2.5. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (14.11.2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 2.940 , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 240%).
Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 240%), ovvero euro 9.996, che vanno compensati per tre quarti.
Il rimanente quarto (euro 2.499) va posto a carico dei ricorrenti in solido.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., va rigettata alla luce RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale dei ricorrenti.
P.q.m.
(-) dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità;
(-) compensa per tre quarti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del rimanente quarto RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.499, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 18 settembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)