Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONRAGIONE_SOCIALEO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15516/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al l’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliata
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e in qualità di erede di COGNOME NOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in Casarza Ligure, INDIRIZZO, in persona dei condomini proprietari COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliati
–
contro
ricorrenti
–
nonché nei confronti di
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2687/2021, pubblicata in data 14 dicembre 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in Casarza Ligure, INDIRIZZO, in persona dei proprietari condomini NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erogato nel Comune di Casarza Ligure, convenivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE ,
proponendo domanda volta ad ottenere la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme versate , nell’ultimo decennio, a titolo di corrispettivo per il RAGIONE_SOCIALE di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue, e deducevano che la quota di tariffa relativa al RAGIONE_SOCIALE di depurazione non era dovuta perché il relativo sevizio non era stato espletato.
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva, e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, quale unico soggetto eventualmente tenuto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme pretese dagli attori, e chiedeva di essere manlevata nel caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La terza chiamata si costituiva in giudizio, negando ogni addebito.
Il Giudice di pace di Chiavari dichiarava il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE e condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori le somme di cui avevano richiesto la restituzione.
Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima in ordine alla domanda di restituzione dei canoni di depurazione formulata dagli utenti e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale subordinato , formulato dagli utenti, ha condannato RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ., a restituire i canoni, indicando le somme dovute a ciascuno degli appellati; ha accolto, inoltre, l’appello incidentale condizionato formulato da RAGIONE_SOCIALE, condannando RAGIONE_SOCIALE a tenerla indenne da quanto dovuto agli originari attori.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 10 giugno 2022, affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto, avverso la medesima sentenza, autonomo ricorso, notificato in data 14 giugno 2022, sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di erede di NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei proprietari condomini NOME COGNOME ed NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
I n prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno depositato atti di rinuncia ai ricorsi.
I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Le intervenute rinunce esimono il Collegio dallo scrutinio dei mezzi del ricorso principale e di quello incidentale.
Le rinunce non risultano accettate dalle odierne parti controricorrenti, utenti del RAGIONE_SOCIALE, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
La ricorrente principale e quella incidente vanno condannate, in solido, al rimborso in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo (senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa memoria depositata con cui ci si limita a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia al ricorso), con distrazione in favore del difensore, mentre nel rapporto tra la ricorrente principale e quella incidentale, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento, in solido, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di erede di NOME COGNOME, e del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge , da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che si dichiara antistatario.
Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione