Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23530-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
COGNOME LIA ALOI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 227/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2023 R.G.N. 962/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Rinuncia
R.G.N. 23530/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 05/06/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda della lavoratrice in epigrafe, dipendente di Trenitalia Spa;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; ha resistito con controricorso l’intimat a;
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;
la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;
successivamente la parte ricorrente ha depositato ‘rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.’, alla quale la controricorrente non ha aderito;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.;
in mancanza di adesione alla rinuncia della controricorrente, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da
dispositivo, con attribuzione a ll’avvocata NOME COGNOME che si è dichiarata antistataria;
in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME