Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2263 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2263 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7116/2025 R.G. proposto da:
2B RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Liquidazione Controllata NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- nonché contro
NOME COGNOME
-intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma n. 1668/2025 depositata il 06/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 16/09/2024 la RAGIONE_SOCIALE proponeva istanza di ammissione allo stato passivo della Liquidazione Controllata di NOME COGNOME, già titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE dell’Iris di NOME COGNOME, in via chirografaria, per l’importo di € 11.081,12 determinato a seguito di compensazione tra rispettivi controcrediti e, sempre in via chirografaria, per l’indennizzo dovutole ex art. 184 CCII.
Il liquidatore disconosceva il diritto alla compensazione e ad una parte della somme richieste a titolo di indennizzo, così redigendo uno stato passivo che la stessa 2B NOME reclamava nei trenta giorni dalla comunicazione ex art. 207 CCII, invece che negli 8 giorni previsti dall’art. 133 CCII.
Il Tribunale di Parma ha dichiarato inammissibile per tardività il suddetto reclamo, con il provvedimento collegiale in data 05/03/2025, comunicato il giorno seguente 06/03/2025.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la società istante, sulla scorta di un unico motivo, fondato sull’asserita fungibilità del rito civile seguito e sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 133 CCII, dell’art. 152 c.p.c. e dell’art. 12 Preleggi.
La liquidazione controllata COGNOME, in persona del liquidatore, si è costituita con controricorso con il quale ha eccepito la natura perentoria del termine previsto per il reclamo dall’art. 133 CCII, chiedendo pertanto il rigetto dell’avversa impugnazione.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 15 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso può così riassumersi, seguendo la stessa terminologia dell’atto di impugnazione: ‘immotivato discostamento rispetto all’insegnamento di legittimità sotteso al c.d. principio di fungibilità dei riti civili nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 133 CCII, dell’art. 152 c.p.c. e dell’art. 12 Preleggi’. La ricorrente, in buona sostanza, ritiene che il termine di cui all’art. 133 CCII non sia perentorio e che il rito civile in concreto seguito -reclamo camerale -possa ritenersi ‘fungibile’ rispetto a quello risultante dalle modifiche apportate con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo bis al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente è preliminare all’esame del motivo di ricorso.
La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio, rilevandosi in modo evidente un sopravvenuto difetto di interesse alla definizione giurisdizionale del ricorso, cui la parte ha espressamente rinunciato.
Per quanto riguarda le spese, come già osservato da Cass. 6-1, n. 31692 del 26/10/2022 (non massimata), si deve ritenere che in mancanza di adesione (o di accettazione) della controparte non ricorra la condizione di legge di cui all’art. 391, quarto comma, c.p.c., restando però affidata al Collegio ogni valutazione in punto di spese, sulla scorta di quanto previsto dalla medesima disposizione, al comma 2, posto che in esito alla novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 la statuizione di condanna alle spese, in caso di valida rinuncia, non può ritenersi obbligata, potendo la Corte discrezionalmente ometterla. La ratio della norma emerge, infatti, dalla Relazione allo schema di riforma poi confluito nel testo normativo, essendo ancorata ad una scelta di favore verso l’esito della rinuncia; il quale è appunto favorito dalla eliminazione del condizionamento indiretto rappresentato dal rischio, per il rinunciante, di incorrere nella condanna al pagamento delle spese in mancanza di adesione dell’avversario.
5. Nel caso di specie, in particolare, si deve sottolineare l’assoluta novità della vicenda, nella quale il rimedio per reclamare la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata è stato profondamente ridisegnato dalle modifiche che il citato d.lgs. n. 136/2024 ha apportato -da un lato -all’art. 270 CCII (laddove il termine fissato per l’insinuazione tempestiva è stato portato da 60 a 90 giorni) e -dall’altro nella parte in cui l’art. 273 CCII ha visto assegnato al liquidatore il compito di definire lo stato passivo, anche in presenza di contestazioni al progetto dal medesimo in precedenza predisposto e comunicato ai creditori, nonché individuato nell’art. 133 CCII il modello processuale con cui dolersi della decisione del medesimo liquidatore.
L’interpretazione di tali disposizioni, anche nel loro profilo intertemporale, ha raggiunto un apprezzabile grado di solidità soltanto nel corso del giudizio, dovendosi sul punto richiamare Sez. 1, ord. n. 28161 del 23/10/2025, secondo cui in tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall’art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l’art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall’art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l’assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
Prima di tale arresto, la norma intertemporale relativa all’entrata in vigore del cd. decreto correttivo, poteva dare adito a talune incertezze, se è vero che lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una norma di interpretazione autentica (art. 8 del d.l. n. 178/2024, convertito con modd. dalla l. n. 4/2025).
La circostanza che tali dubbi abbiano trovato un loro componimento in forza di un orientamento di questa Corte, sopravvenuto rispetto all’instaurazione del giudizio, giustifica -ad avviso di questo Collegio -la compensazione delle spese, anche in presenza di rinuncia al ricorso formalmente non accettata dal controricorrente.
6. Va infine aggiunto che, in caso di rinuncia al ricorso, non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). In tal senso anche Sez. 3, ord. n. 34025 del 05/12/2023, per la quale l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME