Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 24527/2020
promosso da
COGNOME NOME , in qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Roma RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo negli uffici dell’ RAGIONE_SOCIALE Capitolina, in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
controricorrente
avverso la sentenza n. 7750/2019 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07/11/2008, NOME ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Comune RAGIONE_SOCIALE Roma (ora Roma RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittim ità della pretesa avanzata nei suoi confronti a titolo di indennizzo, calcolato sui valori di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006, per la concessione demaniale marittima relativa a un cottage ad uso di residenza estiva.
Si è costituito in giudizio il solo Comune, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Tribunale, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione, ha accolto la domanda , dichiarando non dovuto l’indennizzo in base ai valori di mercato .
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Roma RAGIONE_SOCIALE.
Costituitosi COGNOME NOME, in qualità di erede di NOME, nella contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione e ha respinto la domanda formulata in primo grado da COGNOME NOME.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a quattro motivi di impugnazione.
Si sono difesi con controricorso entrambi gli intimati.
Con atto depositato il 01/08/2024, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, espressamente accettata da Roma RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che, in data 01/08/2024, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
Roma RAGIONE_SOCIALE ha accettato espressamente la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha fatto pervenire alcuna accettazione .
Com’è noto, l a rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Cass., Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020).
Tenuto conto della complessità della materia del contendere e dell’incidenza sulla stessa della sentenza n. 70 del 23/04/2024 della Corte costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della