Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 24527/2020
promosso da
COGNOME NOME , in qualità di erede di NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO INDIRIZZO in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Roma Capitale , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILcomuneEMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo negli uffici dell’ Avvocatura Capitolina, in Roma, INDIRIZZO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
nonché contro
Agenzia del Demanio , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 7750/2019 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Cons. NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07/11/2008, NOME COGNOME ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Comune di Roma (ora Roma Capitale) e l’Agenzia del Demanio, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittim ità della pretesa avanzata nei suoi confronti a titolo di indennizzo, calcolato sui valori di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006, per la concessione demaniale marittima relativa a un cottage ad uso di residenza estiva.
Si è costituito in giudizio il solo Comune, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Tribunale, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione, ha accolto la domanda , dichiarando non dovuto l’indennizzo in base ai valori di mercato .
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Roma Capitale.
Costituitosi COGNOME NOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, nella contumacia dell’Agenzia del Demanio, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione e ha respinto la domanda formulata in primo grado da NOME COGNOME.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME affidato a quattro motivi di impugnazione.
Si sono difesi con controricorso entrambi gli intimati.
Con atto depositato il 01/08/2024, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, espressamente accettata da Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che, in data 01/08/2024, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
Roma Capitale ha accettato espressamente la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
L’Agenzia del Demanio non ha fatto pervenire alcuna accettazione .
Com’è noto, l a rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Cass., Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020).
Tenuto conto della complessità della materia del contendere e dell’incidenza sulla stessa della sentenza n. 70 del 23/04/2024 della Corte costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della