Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17465/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE) e dall ‘ Avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso l ‘ ordinanza Tribunale di Verbania pronunciata il 22 giugno 2023, comunicata in data 24 luglio 2023, nel procedimento di reclamo 1-4/2016 R.G.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione dell ‘ ordinanza del 22/6/2023, comunicata il 24/7/2023, con cui il Tribunale di Verbania, nell ‘ ambito del procedimento di reclamo ex artt. 624 e 669terdecies c.p.c., aveva confermato il provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione, di rigetto dell ‘ istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall ‘ esecutato;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli altri intimati;
-in data 21/2/2024 veniva formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., rilevando l ‘ inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l ‘ ordinanza resa dal Collegio di reclamo;
-con istanza del 25/3/2024 il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso;
-successivamente, in data 12/6/2025, il ricorrente notificava alle altre parti e depositava rinuncia al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-si deve dichiarare l ‘ estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, nonostante essa sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. (in termini, Cass. Sez. 3, 08/07/2025, n. 18671);
-non può essere accolta, invece, la richiesta di compensazione delle spese, sia perché le controparti non hanno aderito a tale istanza, sia perché il ricorso era ab origine manifestamente inammissibile ( ex multis , da ultimo, Cass. Sez. 3, 21/03/2025, n. 7626); ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-poiché la decisione non è sovrapponibile a quella della proposta, non può farsi applicazione dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. nella parte in cui sancisce che «quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell ‘ articolo 96» c.p.c., disposizione quest ‘ ultima che -in base a quanto statuito da Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 32584 del 17/12/2018, Rv. 652288-01, sia pure in regime processuale anteriore all’introduzione del diverso istituto deflativo della proposta di definizione accelerata di cui all’art. 380 -bis c.p.c. nel testo attualmente vigente -non trova applicazione in caso di
estinzione del giudizio di legittimità pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente;
-va dato atto, infine, della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13: infatti, la declaratoria di estinzione non rientra fra quei presupposti processuali (Cass. Sez. T, Ordinanza 12/10/2018, n. 25485; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza 30/09/2015, n. 19560);
p. q. m.
la Corte dichiara l ‘ estinzione del giudizio di legittimità;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione