Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32473-2020 proposto da:
COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 32473/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 04/04/2025
CC
NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME nella qualità di erede di NOME COGNOME nella qualità di erede di NOMECOGNOME NOME nella qualità di erede di NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – COMANDO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 206/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2020 R.G.N. 359/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 206 del 20/6/2020 qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda introdotta dagli odierni ricorrenti e volta a ottenere il riconoscimento del diritto ad essere avviati al lavoro, per le campagne antincendio degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, per complessive 151 giornate, all’u opo lamentando essi di avere svolto, negli anni predetti, un numero di giornate lavorative inferiore a 151, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute (i.e., Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Comando forestale della regione siciliana e Regione Sicilia) a risarcire il danno patrimoniale conseguente, parametrato alle differenze retributive, alle indennità contrattuali e all’indennità di disoccupazione perduta;
per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori, come indicati in epigrafe, sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’ Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e il Comando forestale della Regione siciliana;
parte ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti.
CONSIDERATO CHE:
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del
2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;
in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4/4/2025.