Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11637 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32473-2020 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME INDIRIZZO NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 32473/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/04/2025
CC
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME nella qualità di erede di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME nella qualità di erede di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in COGNOME, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
ASSESSORATO REGIONALE RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE, ASSESSORATO REGIONALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in COGNOME, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 206/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2020 R.G.N. 359/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 206 del 20/6/2020 qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda introdotta dagli odierni ricorrenti e volta a ottenere il riconoscimento del diritto ad essere avviati al RAGIONE_SOCIALE, per le campagne antincendio degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, per complessive 151 giornate, all’u opo lamentando essi di avere svolto, negli anni predetti, un numero di giornate lavorative inferiore a 151, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni convenute (i.e., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Sicilia) a risarcire il danno patrimoniale conseguente, parametrato alle differenze retributive, alle indennità contrattuali e all’indennità di disoccupazione perduta;
per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori, come indicati in epigrafe, sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti.
CONSIDERATO CHE:
in ragione RAGIONE_SOCIALE‘atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del
2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c.;
in presenza di adesione alla rinuncia RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4/4/2025.