Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1742-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 297/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 262/2021;
R.G.N. 1742/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 87/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva respinto l’opposizione dello stesso RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo n. 499/2019, chiesto ed ottenuto dal lavoratore COGNOME NOME.
avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo;
ha resistito l’intimato con controricorso;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore del ricorrente, all’uopo munito del relativo potere, ha depositato atto in cui dichiara di rinunciare al ricorso per cassazione; a sua volta, il difensore/procuratore speciale del controricorrente ha dichiarato di accettare tale rinuncia;
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
nulla dev’essere disposto quanto alle spese, giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., perché il controricorrente ha aderito alla rinuncia;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 19.3.2024.