Rinuncia al Ricorso: Come e Perché si Estingue un Processo in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la volontà delle parti possa determinare la conclusione di un procedimento giudiziario anche nella sua fase finale. La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale fondamentale che, se utilizzato correttamente, consente di porre fine a una lite, evitando ulteriori costi e tempi processuali. Analizziamo come questo principio è stato applicato in un caso concreto, portando all’estinzione del giudizio.
I Fatti del Caso: Un Accordo tra le Parti
La vicenda processuale trae origine da un ricorso per Cassazione presentato da una società di factoring contro una sentenza della Corte d’Appello. A tale ricorso si erano opposte due società: una S.r.l. operante nel settore energetico e una cooperativa di costruzioni. Quest’ultima, a sua volta, aveva presentato un ricorso incidentale, impugnando la medesima sentenza per le parti a lei sfavorevoli.
Il colpo di scena si è verificato quando sia la società ricorrente principale sia la cooperativa ricorrente incidentale hanno deciso di fare un passo indietro, manifestando la volontà di rinunciare alle proprie impugnazioni. Questa decisione è stata formalmente accettata dalla società energetica, l’unica parte rimasta in posizione di controricorrente.
La Decisione della Corte: Estinzione del Giudizio
Preso atto della situazione, la Corte di Cassazione ha agito in modo conseguenziale. Rilevando la rinuncia espressa da entrambe le parti che avevano promosso un’impugnazione e la contestuale accettazione da parte della controparte, il Collegio ha dichiarato estinti sia il ricorso principale che quello incidentale. In virtù dell’accordo tra le parti, che si estendeva anche alla gestione dei costi, la Corte ha disposto la compensazione totale delle spese di lite, stabilendo che nessuna delle parti dovesse rimborsare le spese legali alle altre.
Le Motivazioni: L’Applicazione degli Artt. 390 e 391 c.p.c.
La decisione della Corte si fonda su una diretta e lineare applicazione di due norme chiave del Codice di Procedura Civile:
* Art. 390 c.p.c. (Rinuncia): Questa norma stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso. La rinuncia, per essere efficace, deve essere accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, come nel caso di chi ha proposto un ricorso incidentale. Nel caso di specie, la rinuncia reciproca e l’accettazione della controparte hanno perfezionato la fattispecie prevista dalla legge.
* Art. 391 c.p.c. (Provvedimenti sulla rinuncia): Questa disposizione prevede che, in caso di rinuncia, la Corte dichiari l’estinzione del processo. Normalmente, il rinunciante è condannato alle spese, ma la norma fa salvo un diverso accordo tra le parti. L’accordo per la compensazione totale delle spese, raggiunto in questo caso, rientra pienamente in questa eccezione, consentendo alla Corte di non procedere ad alcuna condanna.
La motivazione dell’ordinanza è dunque prettamente procedurale: verificati i presupposti di legge (rinuncia e accettazione), il giudice non può fare altro che dichiarare la fine del processo.
Conclusioni: L’Importanza della Volontà delle Parti e la Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza evidenzia un principio fondamentale del diritto processuale: la disponibilità del processo da parte dei contendenti. Anche quando una causa ha raggiunto il suo ultimo grado di giudizio, le parti mantengono la facoltà di porvi fine attraverso un accordo. La rinuncia al ricorso è l’atto che formalizza tale volontà, dimostrando che la risoluzione consensuale delle controversie è sempre possibile.
Le implicazioni pratiche sono significative: le aziende possono decidere di interrompere un contenzioso costoso e lungo, magari a seguito di una transazione o di una rivalutazione dei rischi e dei benefici. La scelta di compensare le spese, inoltre, è spesso un elemento chiave di questi accordi, poiché elimina un ulteriore potenziale punto di conflitto. La decisione della Cassazione, quindi, non solo applica la legge, ma ratifica e dà efficacia a una soluzione efficiente e pragmatica scelta autonomamente dalle parti.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalle altre parti che hanno un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giudizio, il processo si estingue, cioè si chiude definitivamente senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Generalmente, la parte che rinuncia è tenuta a rimborsare le spese legali alle altre parti. Tuttavia, come dimostra questo caso, le parti possono accordarsi diversamente, ad esempio decidendo per la compensazione totale, con cui ciascuna parte sostiene i propri costi.
Perché è necessaria l’accettazione della controparte per rendere efficace la rinuncia?
L’accettazione è richiesta quando le altre parti potrebbero avere un interesse proprio alla decisione della causa. Ad esempio, una parte che ha presentato un ricorso incidentale ha interesse a che il processo continui per ottenere una pronuncia sulle sue richieste. In questo caso, la rinuncia reciproca e l’accettazione hanno soddisfatto questo requisito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35085/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente a ll’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
– controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1742/2019 depositata il 28/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio,
rilevato che sia la ricorrente principale che la ricorrente incidentale hanno rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con reciproca accettazione della rinuncia, ed espressa adesione a tali rinunce della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, il tutto con compensazione totale delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c.,
dichiara estinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Nulla per le spese.
Così deciso il 12.6.2025