Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29385 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29385 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto
R.G.N. 32800/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 32800-2019 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di eredi di COGNOME NOME, la prima anche nella qualità di socia accomandataria di RAGIONE_SOCIALE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, INAIL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2099/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 1910/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Milano con la sentenza in atti in parziale riforma della sentenza impugnata rideterminava il risarcimento del danno iure hereditatis (differenziale, patrimoniale e da invalidità temporanea in favore) e di quello iure proprio rispettivamente in favore degli eredi
COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME nelle misure ivi stabilite condannando al pagamento le RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, anche in relazione alla somma dovuta all’INAIL; confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per l’annullamento di questa sentenza hanno proposto ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo; contro cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.391 c.p.c., agli atti del giudizio con compensazione delle spese processuali. L’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta.
La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Roma, così deciso nella camera di consiglio del