Rinuncia al Ricorso: Come un Accordo Mette Fine al Processo in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale decisivo che consente di porre fine a un contenzioso in modo rapido ed efficace, spesso a seguito di un accordo tra le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze di tale atto, in particolare per quanto riguarda l’estinzione del giudizio e la gestione delle spese legali. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa scelta.
I Fatti del Caso: Dalla Ritenuta d’Imposta al Ricorso per Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia tra un lavoratore e un’associazione. Il lavoratore sosteneva di avere diritto a una somma a titolo di ritenuta d’imposta che, a suo dire, non gli era stata correttamente riconosciuta. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto le sue richieste, ritenendo insussistente il diritto vantato.
Non soddisfatto della decisione, il lavoratore ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso per contestare la sentenza di secondo grado. L’associazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, presentando un controricorso.
La Svolta Processuale: L’Effetto della Rinuncia al Ricorso
Prima che si tenesse l’udienza di discussione, lo scenario è cambiato radicalmente. Le parti, infatti, erano riuscite a trovare un punto d’incontro, siglando un accordo transattivo per risolvere in via definitiva la loro controversia.
In conseguenza di tale accordo, il lavoratore ha depositato un’istanza formale di “rinunzia agli atti e all’azione”, manifestando la sua volontà di non proseguire con il giudizio. L’associazione, a sua volta, ha accettato per iscritto tale rinuncia, confermando la volontà comune di chiudere il contenzioso.
Le Motivazioni della Corte: L’Estinzione del Processo e la Questione delle Spese
La Corte di Cassazione, presa visione della rinuncia e della relativa accettazione, ha agito in conformità con le chiare disposizioni del codice di procedura civile. L’ordinanza sottolinea che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo, come previsto dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Un punto cruciale della decisione riguarda le spese legali. L’articolo 391, comma 4, c.p.c., stabilisce che quando la rinuncia viene accettata dalle altre parti, il rinunciante deve rimborsare le spese, salvo diverso accordo. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata, citata anche nel provvedimento, chiarisce che se l’accettazione della controparte è formale e non condizionata, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese. In questo caso, l’accettazione scritta da parte dell’associazione e del suo difensore ha fatto sì che la Corte dichiarasse il giudizio estinto con la formula “nulla spese”, lasciando che la regolamentazione delle stesse fosse gestita nell’ambito dell’accordo transattivo tra le parti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale della procedura civile: la volontà delle parti di porre fine a una lite attraverso un accordo è tutelata e agevolata dal sistema giuridico. La rinuncia al ricorso, quando accettata, permette di chiudere un processo in Cassazione in modo rapido, evitando i tempi e i costi di un’ulteriore fase di giudizio. La decisione di non pronunciarsi sulle spese sottolinea come l’accordo transattivo diventi la fonte primaria di regolamentazione dei rapporti tra le parti, inclusi gli oneri economici del contenzioso, offrendo una via d’uscita efficiente e concordata dalle controversie legali.
Cosa succede se un ricorrente rinuncia al suo ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia, il processo si estingue, ovvero si chiude definitivamente senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione.
Se la rinuncia al ricorso viene accettata dalla controparte, chi paga le spese legali?
In caso di rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sulle spese legali del giudizio di Cassazione (disponendo “nulla spese”). La loro regolamentazione è generalmente inclusa nell’accordo transattivo che le parti hanno stipulato privatamente.
Perché in questo caso la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché il ricorrente ha depositato un’istanza formale di rinuncia agli atti del processo e all’azione, e la controparte ha prestato la propria adesione per iscritto, come previsto dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23047 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15747-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1278/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 1490/2019;
Oggetto
RINUNZIA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE
la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato insussistente il diritto vantato da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE a titolo di ritenuta di imposta sulla somma lorda di euro 45.121,76 a fr onte dell’avvenuto pagamento di euro 39.575,67 netti al lavoratore nonché di euro 10.408,84 all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
NOME COGNOME; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato istanza di ‘rinunzia agli atti e all’azione’ accettata dall’RAGIONE_SOCIALE, deducendo di aver stipulato una transazione in data 8.5.2024;
osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ed avendo prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore ne consegue che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2024.