Rinuncia al Ricorso: Come e Perché si Chiude un Processo in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come una controversia legale possa concludersi non per una decisione sul merito, ma attraverso un atto procedurale: la rinuncia al ricorso. Partendo da un caso di presunta diffamazione sui social media, il percorso giudiziario si arresta prima del giudizio finale, illustrando l’efficacia di questo strumento per porre fine a una lite.
I Fatti di Causa: Dalla Diffamazione Online all’Appello in Cassazione
La vicenda ha origine da una domanda di risarcimento danni per diffamazione. Un soggetto aveva citato in giudizio un’altra persona per un commento ritenuto offensivo, pubblicato sulla pagina di un noto social network in risposta a un precedente post dello stesso attore.
I giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda, ritenendo che il commento rientrasse nei limiti del diritto di critica. Inoltre, avevano qualificato il commento come una reazione a un ‘fatto ingiusto’, ovvero una provocazione, escludendo così l’illiceità della condotta ai sensi dell’art. 599 del codice penale.
Insoddisfatto della decisione, il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Prima ancora che la Corte potesse esaminare i motivi del ricorso, si è verificato un evento decisivo. Il ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione. A stretto giro, la controparte (controricorrente) ha depositato a sua volta un atto di accettazione di tale rinuncia.
Questo scambio di atti formali ha cambiato radicalmente il destino del processo, spostando l’attenzione dal merito della diffamazione alla procedura stessa.
La Disciplina della Rinuncia
L’articolo 390 del codice di procedura civile stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza. La rinuncia, per essere efficace, deve essere notificata alle altre parti e, se queste hanno presentato un controricorso, necessita della loro accettazione per produrre effetti sulle spese.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, non ha analizzato se il commento fosse o meno diffamatorio. Il suo compito si è limitato a verificare la correttezza formale della procedura di rinuncia.
Constatato che sia la rinuncia al ricorso che la relativa accettazione erano state regolarmente depositate e sottoscritte dalle parti e dai loro difensori, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Questo significa che il procedimento si è concluso definitivamente, senza una sentenza che stabilisse chi avesse ragione o torto nel merito.
Una conseguenza importante riguarda le spese legali. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., quando la rinuncia viene accettata dalla controparte, il giudice non emette alcuna statuizione sulle spese. Saranno le parti, eventualmente sulla base di accordi privati, a regolare le proprie pendenze economiche. La Corte, infatti, ha concluso con la formula “Nulla sulle spese”.
Conclusioni
Questa ordinanza dimostra come la rinuncia al ricorso sia uno strumento processuale fondamentale a disposizione delle parti. Permette di porre fine a una controversia in modo tombale, spesso a seguito di un accordo transattivo, evitando i tempi e i costi di un giudizio di legittimità.
Per gli operatori del diritto e i cittadini, il caso è emblematico: una lite, per quanto accesa nel merito, può trovare la sua conclusione in un atto di procedura che, se correttamente eseguito, porta all’estinzione del processo, lasciando immutata l’ultima sentenza pronunciata e chiudendo definitivamente il sipario sulla contesa.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata correttamente e, se necessario, accettata dalla controparte, il processo si estingue. Ciò significa che il procedimento si conclude senza una decisione nel merito da parte della Corte.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso accettata dall’altra parte?
Come specificato nell’ordinanza e previsto dall’art. 391 c.p.c., in caso di rinuncia accettata, la Corte di Cassazione non emette alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Le parti regolano tale aspetto privatamente.
La Corte di Cassazione ha deciso chi aveva ragione nel caso di diffamazione?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Si è limitata a prendere atto della rinuncia e della successiva accettazione, dichiarando di conseguenza l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28662 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13363/2022 proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2022 del TRIBUNALE DI LANCIANO, depositata il 23/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 23/3/2022, il Tribunale di Lanciano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del carattere diffamatorio di quanto esposto in un post pubblicato dalla COGNOME sulla pagina Facebook di Repubblica.it contenente un commento critico su quanto in precedenza postato sulla stessa pagina dal COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale -rilevata la mancata violazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 101 co. 2 c.p.c. -ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso il carattere diffamatorio della pubblicazione della COGNOME, avuto riguardo all’avvenuto rispetto, da parte di quest’ultima, dei limiti imposti all’espressione della libertà di manifestazione del pensiero sotto il profilo del legittimo esercizio del diritto di critica, peraltro in risposta al ‘fatto ingiusto’ (rilevante ai sensi dell’art. 599, comma 2, c.p.) costituito dalla provocazione del COGNOME avanzata attraverso il suo precedente post pubblicato sul medesimo sito;
con la stessa decisione la corte territoriale ha altresì confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva condannato il COGNOME al rimborso delle spese di lite, senza tener conto della mancata partecipazione della COGNOME al procedimento di mediazione;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
con atto in data 6/9/2024, regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, NOME COGNOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE con atto in data 9/9/2024;
considerato che :
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’ odierna adunanza) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresì sottoscritto, per accettazione, dalla controricorrente;
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione