Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11952 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11952 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19498/2024 R.G. proposto da:
Azienda Sanitaria Locale TO4 – Azienda Sanitaria Locale Di Ciriè Chivasso e Ivrea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale
-ricorrente-
contro
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Torino n. 241/2024 depositata il 28/06/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udita l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il dott. NOME COGNOME, medico di medicina generale presso l’ASL TO4, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto a percepire il corrispettivo per le prestazioni ADP (servizio di Assistenza Programmata Domiciliare) rese tra il 2010 ed il 2015 nei confronti di suoi assistiti collocati presso RSA. Infatti, l ‘ Azienda aveva proceduto al recupero delle somme percepite per tale attività, qualificandole come non dovute sulla base di quanto affermato d all’art. 5, co mma 3, all. G), ACN 2005, in forza della quale « Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali ».
Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata proposta dal medico ex art. 2041 cod. civ.
La C orte d’appello, accogliendo l’appello incidentale del dott. COGNOME ha riformato la sentenza di primo grado, con conseguente assorbimento dell ‘appello principale in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’ingiustificato arricchimento.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ASL TO4 articolando due motivi, cui il dott. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del primo motivo e per l’assorbimento del secondo motivo.
Le parti hanno depositato memoria.
Con atto depositato in data 31 marzo 2025 l’Azienda ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione dell’accordo intervenuto fra le parti; in pari data, è stato depositato atto di adesione della rinuncia del controricorrente, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
La causa giunge in decisione all’esito della già fissata trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore della ricorrente ed il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Il giudizio va dichiarato estinto, attesa la rituale rinuncia, intervenuta con sottoscrizione della parte e del difensore (così, Cass. Sez.
6-L, 20/01/2015, n. 901), cui ha prestato adesione il controricorrente con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
L’adesione alla rinuncia esime dal provvedere sulle spese, ai sen si dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
In ragione della sopravvenuta rinuncia e conseguente estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del cd. ‘ doppio contributo unificato ‘ (in tal senso, Cass. Sez. U, 19/07/2024, n. 19976).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della