Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7885 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12482/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio
-controricorrente-
nonché contro COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di PERUGIA n. 108/2023 depositata il 13/02/2023.
ESTINZIONE PER RINUNCIA.
R.G. 12482/2023
COGNOME
Rep.
C.C. 10/2/2025
C.C. 14/4/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’inesatta e difettosa attività professionale svolta in suo favore in tre diversi giudizi;
che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando, la sola convenuta COGNOME la chiamata in manleva della società di assicurazioni RAGIONE_SOCIALE;
che quest’ultima si costituì, chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 13 febbraio 2023, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto in parte la domanda e ha condannato i due professionisti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell’appellante, oltre che al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso l’avv. NOME COGNOME con atto affidato a due motivi;
che resiste NOME COGNOME con controricorso, mentre l’avv. COGNOME e la Generali Italia s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che, con atto del 19 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che è stata contestualmente sottoscritta anche dal difensore del controricorrente, munito di mandato speciale;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza