Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2235 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2235 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
RINUNCIA AL RICORSO.
R.G. NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/12/2024
C.C. 14/4/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8855/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 1226/2021 depositata il 28/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro 343.672,06 a titolo di componente variabile del canone di locazione arretrato dal 2013 al 2017, in relazione ad un albergo sito nella città di Genova;
che si costituì in giudizio la società convenuta chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;
che il Tribunale accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di euro 338.671,06, nonché al pagamento delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 28 dicembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi;
che resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che, con atto del 7 ottobre 2024, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese, rinuncia che è stata contestualmente accettata dal difensore della società controricorrente;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare
l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza