Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28254 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31760-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 720/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 1067/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza in data 17 giugno 2021, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame di NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) con la qualifica di dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del c.c.n.l. della Dirigenza medica, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, da lui proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, volta a conseguire il risarcimento del danno per inadempimento dell’ obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie per corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale;
con atto notificato il 14.12.2021, l’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per cassazione con tre motivi, cui NOME COGNOME si opponeva con controricorso;
la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalla controparte.
CONSIDERATO CHE:
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.;
in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., non occorre provvedere sulle spese;
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26/09/2023.