Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28234 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28234 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26418-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 992/2020;
Oggetto
Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 20 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze il COGNOME prestava servizio quale dirigente medico titolare di incarico di direzione di struttura semplice, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato, per il periodo dall’1.11.2010 al 31.12.2012, all’importo mensile di € 500,00 ;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’RAGIONE_SOCIALE per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l ‘RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
-che, in prossimità della disposta adunanza camerale, la ASP di RAGIONE_SOCIALE ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;
che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., n el testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione ; – che poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.;
che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del